Questioni professionali
 
 
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Vicedirigenza riconosciuta a funzionari ministeriali 
I dipendenti pubblici che hanno un'anzianità di 5 anni nell'ex 8° e 9° livello vanno inquadrati nell'area della vicedirigenza 
(Tribunale di Roma, sentenza n. 7 marzo 2008, n. 4399 ) 
I pubblici impiegati appartenente alla qualifica C2 e C3 (ex 8° e 9° livello) che hanno maturato 5 anni di anzianità in dette posizioni, ai sensi dell’art. 17 bis, del d.lgs. 165/2001, hanno diritto di essere inquadrati nell’area della vicedirigenza. 
E’ quanto ha stabilito dal Tribunale di Roma, nella sentenza 7 marzo 2008, n. 4399. 
Il caso ha riguardato alcuni dipendenti del Ministero dei Beni Culturali appartenenti all’area C2 e C3, i quali hanno chiamato in giudizio il loro Ministero, assistito e difeso dall’Avvocatura dello Stato, in rappresentanza anche dell’Aran, per vedersi riconoscere l’inquadramento nell’area della vicedirigenza, così come previsto dall’art. 17 bis del d.lgs 165/2001, introdotto dall’art. 7, comma 3, della legge 15 luglio 2002, n. 145. 
Quest’ultima normativa, recante "disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato", all’art. 7, comma 3, aggiunge un altro articolo (il 17 bis) al d.lgs 165/2001, con il quale si introduce l’area della vicedirigenza. 
Il primo comma affida alla contrattazione collettiva la disciplina dell'istituzione di un'apposita area della vicedirigenza nella quale va “ ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali per l'accesso alla ex carriera direttiva anche speciale.” 
Il successivo comma 2 prevede che suddetta disciplina si applichi, ove compatibili, anche alle altre amministrazioni pubbliche. 
Orbene, la questione, che in sostanza pone il problema delle elevate professionalità connesso alla valorizzazione delle risorse umane, è stata affrontata in questi anni dalle Organizzazioni Sindacali, ma opposte visioni non hanno permesso la definizione di un accordo al riguardo. 
L’indirizzo prevalente è stato sempre contrario all’istituzione dell’area dei vicedirigenti ritenendola inadeguata e non funzionale all’organizzazione del lavoro, ma, comunque, sembrava pacifico che la sua piena attuazione fosse riservata alla contrattazione collettiva: opinione quest’ultima sostenuta anche dalla parte resistente nel ricorso in argomento. 
Il giudice capitolino non è stato dello stesso avviso, il quale seguendo un orientamento della giurisprudenza in materia di pubblico impiego (Cass. 27-9-2005, n. 18829), ha affermato che l'efficacia derogatoria riconosciuta ai contratto collettivo rispetto alla legge, ai sensi dell’ art. 2 del d.lgs n. 165/2001, presuppone che la legge della cui deroga si tratti non investa la parte collettiva del compito della propria attuazione. 
Nel caso in esame - prosegue il Tribunale di Roma - atteso che l'art 17 bis citato rinvia alla contrattazione collettiva la disciplina dell'istituto della vicedirigenza, ove la contrattazione collettiva non applichi la vicedirigenza nel termine dell'approvazione del contratto medesimo, “è lo stesso organo giudicante ad attribuire la qualifica ai lavoratori aventi i requisiti legislativi prescritti e ciò, in modo analogo a quanto vien rilevato nel lavoro privato per la qualifica di "quadro" , avendo la norma in parola carattere inderogabile”. 
In pratica, secondo il giudice decidente, la normativa di cui all’art. 17 bis attribuisce ai lavoratori, in possesso dei previsti requisiti, diritti soggettivi immediati ed incondizionati, e, pertanto, ha accolto il ricorso riconoscendo agli interessati il diritto alla qualifica di vicedirigenti, condannando le parti resistenti alle spese processuali. 
Fonte: Osservatorio giuridico www.laprevidenza.it 
La sentenza>> [formato pdf] 
 
 
Decreto legislativo 214 del 19 agosto 2005 recante l'attuazione della direttiva 2002/89/CE 
Di seguito viene riportato l'iter legislativo seguito dal decreto. 
Dopo l'apertura da parte della Commissione UE di una procedura di infrazione per la mancata adozione della direttiva citata il Ministero per le Politiche Comunitarie di concerto con altri Ministeri tra cui il MIPAF ha elaborato uno schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva   e tenta di  mettere ordine alla complessa materie della Quarantena vegetale. Tale schema è stato oggetto di parere da parte della Conferenza Stato-Regioni e successivamente trasmesso al Parlamento 
 
Documenti segnalati 
Osservazioni delle Commissioni Parlamentari: 
Approvazione dello schema di decreto e trasmissione al governo 
 
 
 
Corte Costituzionale: Sentenza 159/2005 
La Corte costituzionale dichiara illegittima la legge della Regione Calabria sull’inquadramento degli ispettori fitosanitari in categoria D3. La legge, del 5 dicembre 2003 n. 28 - che prevedeva un concorso riservato per il personale della Regione Calabria che svolgeva le mansioni di Ispettore Fitosanitario - era stata impugnata con un ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri il 6 febbraio 2004. La Corte ha ritenuto, con sentenza 159/2005, che il passaggio da un'area ad un'altra (C-D) comporta l'accesso ad un nuovo posto di lavoro ed è quindi soggetto al principio del pubblico concorso. La Corte ha sostenuto che pur ritenendo legittimo l'interesse a consolidare pregresse esperienze lavorative deve sussistere un ragionevole punto di equilibrio fra quest'ultimo principio e il principio del pubblico concorso per l’accesso all’impiego nell’ amministrazione pubblica. La riserva concorsuale integrale a favore del personale interno previsto dalla legge regionale è stata ritenuta irragionevole e rende, complessivamente, la scelta legislativa regionale lesiva del parametro di cui all'art. 97, primo e terzo comma (principio costituzionale del pubblico concorso), della Costituzione. 
Corte costituzionale: blocco delle assunzioni negli enti locali, la legge è incostituzionale. 
 
[...] nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria del 2003), e dell'articolo 3, commi 53-55, 58, 60, 61 e 65, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria del 2004), promossi con ricorsi della Regione Marche (2 ricorsi), della Regione Toscana (2 ricorsi), della Regione Piemonte, della Regione Valle d'Aosta, della Regione Campania, della Regione Umbria, della Regione Emilia-Romagna (2 ricorsi) e della Regione Veneto, notificati il 25, il 26, il 28 febbraio ed il 1° marzo 2003, il 24 ed il 26 febbraio 2004, depositati in cancelleria il 4, il 5 ed il 7 marzo 2003, il 3 ed il 4 marzo 2004 ed iscritti ai numeri 14, 15, 18, 19, 21, 22, 25 e 26 del registro ricorsi 2003 ed ai numeri 31, 32 e 33, del registro ricorsi 2004. 
Tribunale di Agrigento:  possibilità di attribuire al lavoratore l'inquadramento che gli spetta in virtù della contrattazione collettiva di settore in relazione alle mansioni svolte, indipendentemente dall'inesistenza del posto in pianta organica 
Tribunale di Roma: accolto il ricorso di alcuni ispettori fitosanitari che chiedevano di  essere inseriti in una posizione — giuridica ed economica — corrispondente alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza (D1) 
Corte Costituzionale (sentenza 21 ottobre 2003 n. 313): la legge regionale non può attribuire la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria  in quanto la competenza legislativa in materia è oggetto di riserva a favore dello Stato. 
 
 
Controversie 
Controversie nel pubblico impiego 
documento della Funzione Pubblica e altre Istituzioni che mira a fornire una guida  delle innovazioni introdotte dal legislatore nell’area delle controversie di lavoro. Contiene anche la risposta a quesiti che si sono posti sulla base della prima esperienza applicativa.