DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 214  
Attuazione  della  direttiva  2002/89/CE  concernente  le  misure  di protezione  contro  l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. 
  
Modificato dal Decreto Legislativo 9 aprile 2012, n. 84:  ((testo in neretto)) 
Vigente al: 10-8-2013
    
                            Titolo I 
                                                                             DISPOSIZIONI GENERALI 
                 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
 Vista   la  legge  31 ottobre  2003,  n.  306,  ed  in  particolare 
l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato «B»; 
 Vista  la direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, 
che  modifica  la  direttiva  2000/29/CE  concernente  le  misure  di 
protezione  contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi 
ai  vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella 
Comunita'; 
 Vista  la  direttiva 2000/29/CE del Consiglio, del-l'8 maggio 2000, 
concernente  le  misure  di  protezione  contro  l'introduzione nella 
Comunita'  di  organismi  nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e 
contro   la   loro   diffusione   nella   Comunita',   e   successive 
modificazioni; 
 Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni; 
 Visto il regolamento per l'applicazione della legge 18 giugno 1931, 
n.  987,  approvato  con  regio  decreto  12 ottobre 1933, n. 1700, e 
successive modificazioni; 
 Vista  la direttiva 95/44/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, 
che  stabilisce  le  condizioni alle quali taluni organismi nocivi ai 
vegetali  o  ai  prodotti  vegetali  e  altri prodotti possono essere 
introdotti  o  trasferiti  da un luogo all'altro nella Comunita' o in 
talune  sue  zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori 
di selezione varietale; 
 Vista  la  direttiva  2001/32/CE  della  Commissione, dell'8 maggio 
2001,   relativa   al  riconoscimento  di  zone  protette  esposte  a 
particolari  rischi  in  campo  fitosanitario  nella  Comunita' e che 
abroga la direttiva 92/76/CEE; 
 Vista  l'adesione  dell'Italia  dal  1° gennaio  1948,  all'Accordo 
generale sulle tariffe doganali ed il commercio (General Agreement on 
Tariffs    and   Trade   -   GATT)   e   successivamente   sostituito 
dall'Organizzazione  mondiale del commercio (World Trade Organization 
- WTO) dal 1° gennaio 1995; 
 Visto  il regolamento (CEE) n. 1262/84 del Consiglio, del 10 aprile 
1984,  relativo  alla  conclusione  della  Convenzione internazionale 
sull'armonizzazione  dei  controlli delle merci alle frontiere, ed in 
particolare l'allegato 4; 
 Visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 
1992, che istituisce il codice doganale comunitario; 
 Visto  il  decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 536, relativo 
all'attuazione   della   direttiva   91/683/CEE  del  Consiglio,  del 
19 dicembre   1991,   concernente  le  misure  di  protezione  contro 
l'introduzione  negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed 
ai prodotti vegetali; 
 Visto  il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e 
forestali   in  data  31 gennaio  1996,  pubblicato  nel  supplemento 
ordinario  n.  33 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, 
concernente  le  misure  di  protezione  contro  l'introduzione  e la 
diffusione  nel  territorio della Repubblica italiana degli organismi 
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni; 
 Visto  il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e 
forestali  in  data 6 marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n.  67  del  20 marzo  1996,  che  recepisce  le direttive 95/65/CE e 
95/66/CE  della  Commissione,  del  14 dicembre  1995, concernente le 
modificazioni  degli  allegati al  citato  decreto in data 31 gennaio 
1996; 
 Visto  il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e 
forestali   in  data  19 febbraio  1997,  pubblicato  nella  Gazzetta 
Ufficiale  n.  69  del  24 marzo  1997,  che  recepisce  la direttiva 
96/78/CE  della  Commissione,  del  6 dicembre  1996,  concernente le 
modificazioni  degli  allegati al  citato  decreto in data 31 gennaio 
1996; 
 Visto  il  decreto  del  Ministro per le politiche agricole in data 
27 novembre  1997,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  2 del 
3 gennaio 1998, che recepisce le direttive della Commissione 96/14/CE 
del   12 marzo   1996,  96/15/CE  del  14 marzo  1996,  96/76/CE  del 
29 novembre  1996 e 97/14/CE del 21 marzo 1997, che modificano alcuni 
allegati della   direttiva   77/93/CEE   del  Consiglio,  nonche'  la 
direttiva  92/76/CEE,  relativa  al  riconoscimento  di zone protette 
esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunita'; 
 Visto  il  decreto  del  Ministro per le politiche agricole in data 
13 febbraio  1998,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 72 del 
27 marzo  1998, che recepisce la direttiva della Commissione 97/46/CE 
del  25 luglio 1997 che modifica la direttiva 95/44/CE che stabilisce 
le  condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti 
vegetali  e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V 
della  direttiva  77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o 
trasferiti da un luogo all'altro nella Comunita' o in talune sue zone 
protette  per  prove  o  scopi  scientifici e per lavori di selezione 
varietale; 
 Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 
in data 9 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 
17 settembre  1998,  che  recepisce  le  direttive  della Commissione 
98/1/CE e 98/2/CE dell'8 gennaio 1998, che modificano alcuni allegati 
della  direttiva  77/93/CEE  del  Consiglio, concernente le misure di 
protezione  contro  l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di 
organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali; 
 Visto  il  decreto  del  Ministro per le politiche agricole in data 
19 ottobre  1998,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 292 del 
15 dicembre  1998,  che  recepisce  la direttiva della Commissione n. 
98/22/CE  del  15 aprile  1998,  che  fissa  le condizioni minime per 
l'esecuzione  di controlli fitosanitari nella Comunita', presso posti 
di  ispezione  diversi  da  quelli  del  luogo  di  destinazione, per 
vegetali,  prodotti  vegetali  ed  altre voci in provenienza da Paesi 
terzi; 
 Visto  il  decreto  del  Ministro per le politiche agricole in data 
8 luglio  1999,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  176  del 
29 luglio   1999,   che   recepisce  la  direttiva  1999/53/CE  della 
Commissione  del  26 maggio  1999,  che modifica l'allegato III della 
direttiva   77/93/CEE   del   Consiglio,  concernente  le  misure  di 
protezione  contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi 
ai vegetali e prodotti vegetali; 
 Visto  il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 
in data 4 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 
5 ottobre  2001,  che modifica gli allegati al citato decreto in data 
31 gennaio    1996,   concernente   misure   di   protezione   contro 
l'introduzione  e  la  diffusione  nel  territorio  della  Repubblica 
italiana  di  organismi  nocivi  ai  vegetali o ai prodotti vegetali: 
recepimento delle direttive della Commissione 2001/32/CE e 2001/33/CE 
dell'8 maggio  2001  che  modificano  taluni allegati della direttiva 
2000/29/CE del Consiglio; 
 Visto  il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 
in data 3 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 
25 settembre  2002,  che  modifica  gli allegati al citato decreto in 
data   31 gennaio  1996,  concernente  misure  di  protezione  contro 
l'introduzione  e  la  diffusione  nel  territorio  della  Repubblica 
italiana  di  organismi  nocivi  ai  vegetali o ai prodotti vegetali; 
recepimento delle direttive della Commissione 2002/28/CE e 2002/29/CE 
del  19 marzo  2002,  che  modificano taluni allegati della direttiva 
2000/29/CE del Consiglio; 
 Visto  il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 
in  data 17 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 
16 febbraio 2003, che modifica gli allegati al citato decreto in data 
31 gennaio    1996,   concernente   misure   di   protezione   contro 
l'introduzione  e  la  diffusione  nel  territorio  della  Repubblica 
italiana  di  organismi  nocivi  ai  vegetali o ai prodotti vegetali; 
recepimento   della   direttiva   della  Commissione  2002/36/CE  del 
29 aprile   2002   che   modifica   taluni  allegati della  direttiva 
2000/29/CE del Consiglio; 
 Visto  il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 
in  data  14 luglio  2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 
del  14 luglio  2003,  che modifica gli allegati al citato decreto in 
data   31 gennaio  1996,  concernente  misure  di  protezione  contro 
l'introduzione  e  la  diffusione  nel  territorio  della  Repubblica 
italiana  di  organismi  nocivi  ai  vegetali o ai prodotti vegetali; 
recepimento delle direttive della Commissione 2003/21/CE e 2003/22/CE 
del  24 marzo  2003 che modificano taluni allegati della direttiva n. 
2000/29/CE del Consiglio; 
 Visto  il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 
in  data  22 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 
del  13 gennaio  2004, che modifica gli allegati al citato decreto in 
data   31 gennaio  1996,  concernente  misure  di  protezione  contro 
l'introduzione  e  la  diffusione  nel  territorio  della  Repubblica 
italiana  di  organismi  nocivi  ai  vegetali o ai prodotti vegetali; 
recepimento delle direttive della Commissione 2003/46/CE e 2003/47/CE 
del  4 giugno  2003  che  modificano  taluni allegati della direttiva 
2000/29/CE del Consiglio; 
 Visto  il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 
in data 31 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 
25 giugno   2004,   che   modifica  gli  allegati al  citato  decreto 
31 gennaio    1996,   concernente   misure   di   protezione   contro 
l'introduzione  e  la  diffusione  nel  territorio  della  Repubblica 
italiana  di  organismi  nocivi  ai  vegetali o ai prodotti vegetali; 
recepimento   della   direttiva  della  Commissione  2003/116/CE  del 
4 dicembre   2003   che   modifica  taluni  allegati della  direttiva 
2000/29/CE del Consiglio; 
 Visto  il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 
in  data  20 luglio  2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 
del  5 ottobre  2004,  che modifica gli allegati al citato decreto in 
data   31 gennaio  1996,  concernente  misure  di  protezione  contro 
l'introduzione  e  la  diffusione  nel  territorio  della  Repubblica 
italiana  di  organismi  nocivi  ai  vegetali o ai prodotti vegetali; 
recepimento della direttiva della Commissione 2004/31/CE del 17 marzo 
2004  che  modifica  taluni  allegati della  direttiva 2000/29/CE del 
Consiglio e della direttiva n. 2004/32/CE del 17 marzo 2004, relativa 
alla  modifica  della direttiva 2001/32/CE per quanto riguarda alcune 
zone  protette  esposte  a  particolari rischi in campo fitosanitario 
nella Comunita'; 
 Visto  il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 
in  data  11 gennaio  2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 
del  7 aprile  2005,  che  modifica gli allegati al citato decreto in 
data   31 gennaio  1996,  concernente  misure  di  protezione  contro 
l'introduzione  e  la  diffusione  nel  territorio  della  Repubblica 
italiana  di  organismi  nocivi  ai  vegetali o ai prodotti vegetali; 
recepimento   della   direttiva   della  Commissione  2004/70/CE  del 
28 aprile  2004  e della direttiva n. 2004/102/CE del 5 ottobre 2004, 
che modificano la direttiva 2000/29/CE del Consiglio; 
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, 
adottata nella riunione del 20 maggio 2005; 
 Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra 
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
 Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei 
deputati e del Senato della Repubblica; 
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella 
riunione del 29 luglio 2005; 
 Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del 
Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali, di concerto con i 
Ministri  degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle 
finanze, della salute e per gli affari regionali; 
                             E m a n a 
                 il seguente decreto legislativo: 
 
                              Art. 1. 
                     Finalita' della normativa 
 1. Il presente decreto ha per oggetto: 
   a) le  misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione 
nel  territorio  della  Repubblica  italiana  di  organismi nocivi ai 
vegetali  o  ai  prodotti vegetali che rientrano, in base al criterio 
della  prevalenza,  nella  materia della profilassi internazionale di 
cui all'articolo 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione; 
   b) l'attuazione  della  direttiva  2002/89/CE  del Consiglio, del 
28 novembre 2002, che modifica la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, 
dell'8 maggio 2000; 
   c) l'attuazione   della   Convenzione   internazionale   per   la 
protezione delle piante (CIPV) ed il relativo modello di «certificato 
fitosanitario»  e  «certificato  fitosanitario di riesportazione» o i 
loro equivalenti elettronici. 
 
                              Art. 2.  
                            Definizioni  
 1. Ai sensi del presente decreto si intende per:  
   a) vegetali:  
     1) le piante vive;  
     2) le parti di piante vive che comprendono:  
       a) i frutti, in senso botanico, diversi da quelli  conservati 
con surgelamento;  
       b) le verdure, diverse da quelle conservate con surgelamento; 
       c) i tuberi, i bulbi, i rizomi;  
       d) i fiori recisi;  
       e) i rami con foglie;  
       f) gli alberi tagliati, con foglie;  
       g) le foglie e il fogliame;  
       h) le colture di tessuti vegetali;  
       i) il polline vivo;  
       l) le gemme, le talee, le marze;  
     3) le sementi, intese in senso botanico, come i semi  destinati 
alla piantagione;  
   b)  prodotti  vegetali:  i  prodotti  di  origine  vegetale   non 
trasformati o che hanno subito un trattamento semplice,  purche'  non 
si tratti di vegetali;  
   c) piantagione: qualsiasi operazione per la  messa  a  dimora  di 
vegetali allo scopo di assicurarne la crescita o la riproduzione o la 
moltiplicazione;  
   d) vegetali destinati alla piantagione:  
     1) vegetali gia' piantati e destinati a rimanere piantati o  ad 
essere ripiantati dopo la loro introduzione;  
     2)  vegetali  non  ancora  piantati  al  momento   della   loro 
introduzione, ma destinati ad essere piantati in seguito;  
   e)  organismi  nocivi:  qualsiasi  specie,  ceppo  o  biotipo  di 
vegetale, animale o agente  patogeno  dannoso  per  i  vegetali  o  i 
prodotti vegetali;  
   f) passaporto delle piante: etichetta ufficiale atta a dimostrare 
che  le  disposizioni  previste  dal  presente  decreto  sono   state 
rispettate;  
   g) zona protetta: una zona del territorio nazionale, riconosciuta 
dall'Unione europea, nella quale:  
     1) nonostante condizioni favorevoli al loro  insediamento,  non 
abbiano carattere endemico, ne' siano insediati, uno o piu' organismi 
nocivi menzionati nel presente decreto e  insediati  in  una  o  piu' 
parti del territorio nazionale o dell'Unione europea;  
     2) esista il  pericolo  di  insediamenti  di  taluni  organismi 
nocivi a  motivo  di  condizioni  ecologiche  favorevoli  per  quanto 
riguarda colture  particolari,  nonostante  che  tali  organismi  non 
abbiano  carattere  endemico,  ne'  siano  insediati  in  altre  aree 
dell'Unione europea;  
   h)  constatazione   o   misura   ufficiale:   una   constatazione 
effettuata, o un provvedimento adottato:  
     1) da rappresentanti  dell'organizzazione  nazionale  ufficiale 
per la protezione delle piante di un Paese terzo  o,  sotto  la  loro 
responsabilita', da altri pubblici ufficiali tecnicamente qualificati 
e debitamente autorizzati da detto ufficio nazionale ufficiale per la 
protezione delle piante, nel caso di affermazioni o  misure  connesse 
con  il  rilascio   di   certificati   fitosanitari   e   certificati 
fitosanitari di riesportazione, o il loro equivalente elettronico;  
     2)  da  ispettori  fitosanitari  del   Servizio   fitosanitario 
nazionale;  
   i) punto di entrata: il luogo di introduzione per la prima  volta 
nel territorio doganale comunitario dei vegetali, prodotti vegetali o 
altre voci, ufficialmente riconosciuto. Puo' trattarsi dell'aeroporto 
in caso di trasporto aereo, del porto in caso di trasporto  marittimo 
o fluviale, della stazione in caso di  trasporto  ferroviario  e  del 
luogo in cui si trova l'ufficio doganale competente della zona in cui 
e' valicata la frontiera interna comunitaria, nel caso  di  qualsiasi 
altro tipo di trasporto;  
   l)  organismo  ufficiale  del  punto  di  entrata:  il   Servizio 
fitosanitario regionale competente per territorio;  
   m) organismo ufficiale  di  destinazione:  l'organismo  ufficiale 
responsabile per il settore  fitosanitario  nell'area  di  competenza 
dell'ufficio doganale di destinazione;  
   n) ufficio doganale del punto di entrata: l'ufficio del punto  di 
entrata quale definito alla lettera i);  
   o) ufficio doganale di destinazione: l'ufficio di destinazione ai 
sensi dell'articolo 340-ter, paragrafo 3, del  regolamento  (CEE)  n. 
2454/93, della Commissione europea, e successive modificazioni;  
   p)  partita:  un  numero  di  unita'  di   una   singola   merce, 
identificabile per l'omogeneita' della composizione e dell'origine  e 
facente parte di una spedizione;  
   q) spedizione: quantitativo di  merci  contemplato  da  un  unico 
documento  necessario  per  le  formalita'  doganali  o   per   altre 
formalita', quale un certificato fitosanitario unico o un documento o 
marchi alternativi unici; la spedizione puo' essere composta da una o 
piu' partite;  
   r) destinazione  doganale:  la  destinazione  doganale  ai  sensi 
dell'articolo 4, punto  15  del  regolamento  (CEE)  n.  2913/92  del 
Consiglio, del 12 ottobre 1992, che  istituisce  un  codice  doganale 
comunitario,  e  successive  modificazioni,  di  seguito   denominato 
«Codice doganale comunitario»;  
   s) transito: la circolazione delle  merci  soggette  a  controllo 
doganale da  un  punto  all'altro  del  territorio  doganale  di  cui 
all'articolo 91 del Codice doganale comunitario;  
   t)  centro  aziendale:  unita'  produttiva  autonoma  stabilmente 
costituita presso la quale sono tenuti  i  registri  ed  i  documenti 
previsti;  
   ((t-bis)  campo   di   produzione:   unita'   produttiva,   anche 
temporanea, dipendente da un centro aziendale))  
   u) mercato locale: commercializzazione  effettuata  dai  «piccoli 
produttori» nell'ambito del territorio della provincia ove e' ubicata 
l'azienda;  
   v) vegetali preparati e pronti  per  la  vendita  al  consumatore 
finale: le piante o le loro parti destinate, direttamente  o  tramite 
la  rete   commerciale,   al   consumatore   finale   non   coinvolto 
professionalmente nel processo produttivo.  
 
                              Art. 3. 
                              Legname 
 1.  Salvo  espressa  disposizione  contraria,  il  presente decreto 
riguarda  il  legname soltanto se esso ha conservato, completamente o 
parzialmente,  la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, 
oppure  se  si  presenta  sotto forma di piccole placche, particelle, 
segatura, avanzi e cascami di legno. 
 2.  Fatte salve le disposizioni relative all'allegato V il legname, 
a  prescindere  dal fatto che soddisfi o meno le condizioni di cui al 
comma 1,  e' disciplinato dal presente decreto anche quando serve per 
la casseratura, la compartimentazione o la confezione di materiale di 
imballaggio  effettivamente  utilizzato  nel  trasporto di oggetti di 
qualsiasi natura, sempre che presenti rischio fitosanitario. 
 
                              Art. 4. 
                            Viaggiatori 
 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche ai 
vegetali,  prodotti  vegetali  ed altre voci trasportate direttamente 
dai viaggiatori provenienti dai Paesi terzi con qualsiasi mezzo. 
 
                            Art. 4-bis  
                  (( (Analisi fitosanitarie). ))  
 
 (( 1. Le analisi fitosanitarie ufficiali effettuate in applicazione 
del presente decreto si effettuano su campioni ufficiali composti  da 
una unica aliquota.  Le  analisi  non  sono  ripetibili  e  non  sono 
soggette a revisione.))  
 
                             Titolo II 
                     PROIBIZIONI E RESTRIZIONI 
                              Art. 5.  
               Divieto per organismi dell'allegato I  
 1. E' vietata l'introduzione e la diffusione nel  territorio  della 
Repubblica italiana degli organismi nocivi elencati nell'allegato  I, 
parte A.  
 ((2. E' vietata l'introduzione e la diffusione nelle corrispondenti 
zone  protette,  come  delimitate  da  specifiche   Decisioni   della 
Commissione europea, degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, 
parte B.))  
                              Art. 6. 
              Divieto per organismi dell'allegato II 
 1.  E'  vietata l'introduzione e la diffusione nel territorio della 
Repubblica italiana degli organismi nocivi elencati nell'allegato II, 
parte A, sia che si trovino presenti sui vegetali e prodotti vegetali 
ivi specificati, sia che si trovino allo stato isolato. 
 2.  E' vietata l'introduzione e la diffusione, nelle corrispondenti 
zone  protette,  degli  organismi  nocivi  elencati nell'allegato II, 
parte B,   se   presenti   sui   vegetali  e  prodotti  vegetali  ivi 
specificati. 
                              Art. 7.  
           Divieto per organismi dell'allegato III e IV  
 1.  E'  vietata  l'introduzione,  la   commercializzazione   e   la 
detenzione, nel territorio della Repubblica italiana dei  vegetali  e 
dei prodotti vegetali ed altre voci elencati nell'allegato III, parte 
A, qualora siano originari dei Paesi ivi indicati.  
 2.  E'  vietata  l'introduzione,  la   commercializzazione   e   la 
detenzione, nel territorio della Repubblica italiana dei  vegetali  e 
dei prodotti vegetali ed altre voci elencati nell'allegato IV,  parte 
A, qualora non siano stati rispettati i requisiti particolari che  li 
riguardano, contemplati in detta parte di allegato.  
 3.  E'  vietata  l'introduzione,  la   commercializzazione   e   la 
detenzione, nelle corrispondenti zone  protette,  dei  vegetali,  dei 
prodotti vegetali e delle  altre  voci  elencati  nell'allegato  III, 
parte B.  
 4.  E'  vietata  l'introduzione,  la   commercializzazione   e   la 
detenzione, nel territorio della Repubblica italiana dei  vegetali  e 
dei prodotti vegetali ed altre voci elencati nell'allegato IV,  parte 
B,  eccetto  qualora  siano  osservate  le  disposizioni  particolari 
dettate nei loro riguardi in questa parte dell'allegato.  
 ((4-bis. E' vietata l'introduzione e  la  diffusione  di  qualunque 
organismo nocivo ancorche' non elencato nei precedenti commi, di  cui 
sino a  quel  momento  non  e'  stata  riscontrata  la  presenza  nel 
territorio della Repubblica italiana.)) 
 
                            Art. 7-bis  
            (( (Autorizzazione per l'importazione). ))  
 
 ((1. L'importazione  per  finalita'  di  difesa  fitosanitaria  nel 
territorio della Repubblica italiana di organismi  vivi  isolati  non 
presenti in Italia non  altrimenti  regolamentati  e'  subordinata  a 
specifica  autorizzazione  rilasciata  dal   Servizio   fitosanitario 
centrale,  sentito   il   Servizio   fitosanitario   competente   per 
territorio, previa analisi del rischio fitosanitario.  
 2.  L'autorizzazione  e'  riferita   all'organismo   e   alla   sua 
provenienza, non alla singola importazione e puo' essere revocata.)) 
 
                              Art. 8.  
   Obblighi di comunicazione al Servizio fitosanitario nazionale  
 ((1. E' fatto obbligo a chiunque e' a conoscenza, compresi gli enti 
pubblici e privati ed ogni altra  istituzione  scientifica,  di  dare 
immediata   comunicazione   al   Servizio   fitosanitario   regionale 
competente per territorio, della comparsa  effettiva  o  sospetta  di 
organismi nocivi di cui all'allegato I o II, nonche'  di  ogni  altro 
organismo nocivo, non segnalato precedentemente nel territorio  della 
Repubblica italiana.  
 2. Le Istituzioni  scientifiche  che  conducono  monitoraggi  sulla 
presenza di organismi nocivi elencati negli allegati I e  II,  o  non 
segnalati  precedentemente,  devono  tempestivamente  comunicarne   i 
risultati ai Servizi fitosanitari competenti per territorio.))  
 ((2-bis. I Servizi fitosanitari regionali notificano immediatamente 
al Servizio fitosanitario centrale la presenza nel loro territorio di 
organismi nocivi di cui all'allegato I, parte A, sez. I, all'allegato 
II, parte A, sez. I, oppure  la  comparsa,  in  una  parte  del  loro 
territorio, in cui sino  ad  allora  non  era  stata  riscontrata  la 
presenza, di organismi nocivi di cui all'allegato I,  parte  A,  sez. 
II, o parte B, oppure all'allegato II, parte A, sez. II, o  parte  B. 
Essi informano tempestivamente  il  Servizio  fitosanitario  centrale 
delle necessarie misure adottate per l'eradicazione oppure,  ove  non 
sia possibile, il contenimento degli organismi nocivi in questione.  
 2-ter. I servizi fitosanitari regionali  notificano  immediatamente 
al Servizio fitosanitario centrale la comparsa effettiva  o  sospetta 
di organismi nocivi non indicati negli allegati I o II, di  cui  sino 
ad allora non era stata riscontrata la presenza nel loro  territorio. 
Essi informano altresi'  il  servizio  fitosanitario  centrale  delle 
misure di protezione adottate o previste  al  riguardo,  al  fine  di 
prevenire i rischi di diffusione dell'organismo nocivo.  
 2-quater.   Il    servizio    fitosanitario    centrale    notifica 
immediatamente  alla  Commissione  ed  agli  altri  stati  membri  le 
comunicazioni ricevute dai servizi fitosanitari  regionali  ai  sensi 
dei commi 2-bis e 2-ter.))  
 
                              Art. 9. 
                  Divieto di commercializzazione 
 1.  E'  vietato  al  di  fuori  dei  pubblici  mercati il commercio 
itinerante   di  semi,  piante  o  parti  di  piante  destinati  alla 
coltivazione  da  parte di  soggetti  che  svolgono  tale attivita' a 
titolo professionale nel processo produttivo. 
 2. E' vietata la commercializzazione di vegetali qualora presentino 
infezioni  o  infestazioni  in  atto  da  parte di  organismi  nocivi 
regolamentati, pericolose e diffusibili. 
 
                             Art. 10. 
  Introduzione per prove, scopi scientifici e selezione varietale 
 1.  I  divieti  stabiliti  dal  presente titolo non si applicano ai 
materiali introdotti secondo le modalita' descritte nel titolo X. 
 
Titolo III 
CONTROLLI FITOSANITARI ALLA PRODUZIONE ED ALLA CIRCOLAZIONE 
                             Art. 11.  
                             Ispezioni  
 ((1. Le ispezioni, le misure ufficiali, le analisi fitosanitarie  e 
i controlli ufficiali di cui  al  presente  titolo  sono  svolti  dal 
Servizio fitosanitario nazionale di cui al titolo XI.))  
 ((1-bis. Tutti i vegetali,  i  prodotti  vegetali  nonche'  i  loro 
imballaggi e, se necessario, i mezzi  di  trasporto,  possono  essere 
oggetto di ispezione, totalmente o su  campione  rappresentativo,  da 
parte dei Servizi fitosanitari regionali,  al  fine  di  impedire  la 
diffusione di organismi nocivi.))  
 2. I vegetali,  i  prodotti  vegetali  e  le  altre  voci  elencati 
nell'allegato V, parte A, nonche' i loro imballaggi e, se necessario, 
i  mezzi  di  trasporto,  per  poter  circolare  sono   ufficialmente 
ispezionati, totalmente o su campione rappresentativo, da  parte  dei 
Servizi fitosanitari regionali al fine di accertare:  
   a) che i vegetali, i prodotti vegetali e le altre  voci  elencati 
nell'allegato V, parte  A,  non  siano  contaminati  dagli  organismi 
nocivi indicati nell'allegato I, parte A;  
   b) che i  vegetali,  prodotti  vegetali  e  altre  voci  elencati 
nell'allegato II, parte A,  non  siano  contaminati  dagli  organismi 
nocivi che li riguardano, elencati in quella parte dell'allegato;  
   c) che i vegetali,  prodotti  vegetali  e  altre  voci,  elencati 
nell'allegato IV, parte A, sezione II, siano  conformi  ai  requisiti 
particolari che li riguardano indicati in tale parte dell'allegato.  
 ((2-bis. I vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci oggetto di 
misure di emergenza fitosanitaria sono sottoposti ad ispezione.))  
 
                             Art. 12.  
                     Frequenza delle ispezioni  
 ((1. Le ispezioni previste dall'articolo 11:  
   a)  riguardano  gli  specifici  vegetali  o   prodotti   vegetali 
coltivati, prodotti o utilizzati dal produttore o  comunque  presenti 
nella sua azienda, nonche' il terreno di coltura ivi utilizzato;  
   b) sono preferibilmente effettuate nell'azienda e  nel  luogo  di 
produzione;  
   c) sono effettuate regolarmente, al momento opportuno, almeno una 
volta  all'anno,  mediante  osservazione   visiva,   o   analisi   di 
laboratorio, fatti salvi i requisiti particolari di cui  all'allegato 
IV.))  
                             Art. 13.  
                   Ispezioni con esito positivo  
 ((1. Se dalle ispezioni previste dall'articolo 11  risulta  che  le 
condizioni stabilite dal presente decreto o da  misure  di  emergenza 
sono  soddisfatte,  il  produttore  emette  il  relativo   passaporto 
conformemente al titolo V.))  
 
                             Art. 14.  
                   Ispezioni con esito negativo  
 ((1. Fatto salvo quanto previsto al comma  2,  se  si  ritiene,  in 
esito all'ispezione  prevista  all'articolo  11,  che  le  condizioni 
stabilite dal presente decreto non sono soddisfatte,  si  prescrivono 
le  misure  previste  dall'articolo  15.  Per  i  vegetali,  prodotti 
vegetali ed  altre  voci  soggetti  al  passaporto,  l'autorizzazione 
relativa non  viene  rilasciata,  ovvero  se  gia'  rilasciata  viene 
sospesa o revocata.))  
 2. Nei casi nei quali sia accertato,  tenuto  conto  dei  risultati 
dell'ispezione, che una parte dei vegetali o  dei  prodotti  vegetali 
coltivati, prodotti o utilizzati dal produttore o  comunque  presenti 
nella sua azienda, oppure  una  parte  del  terreno  di  coltura  ivi 
utilizzato, non possono presentare alcun  rischio  di  diffusione  di 
organismi nocivi, il comma 1 non si applica alla parte in questione. 
 
                             Art. 15. 
                         Misure ufficiali 
 1. Per i casi in cui si applica l'articolo 14, comma 1, i vegetali, 
i  prodotti  vegetali o il terreno di coltura di cui trattasi formano 
oggetto di una o piu' delle seguenti misure ufficiali: 
   a) trattamento adeguato, seguito dal rilascio dell'autorizzazione 
all'uso  dell'appropriato passaporto delle piante, se si ritiene che, 
come conseguenza del trattamento, siano soddisfatte le condizioni; 
   b) autorizzazione  di  spostamenti,  sotto  controllo  ufficiale, 
verso luoghi che non presentino rischi fitosanitari; 
   c) autorizzazione  di  spostamenti,  sotto  controllo  ufficiale, 
verso luoghi in cui si effettuano trasformazioni industriali; 
   d) distruzione. 
 2.  Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione delle misure di 
cui al comma 1 sono posti a carico del soggetto interessato. 
 
                             Art. 16.  
                    Sospensione delle attivita'  
 ((1. Nei casi  in  cui  si  applicano  gli  articoli  14  e  15  le 
autorizzazioni di cui agli articoli 19, 20 e  26  sono  totalmente  o 
parzialmente sospese, finche' non sia  accertata  l'eliminazione  del 
rischio di diffusione di organismi nocivi.))  
 
                             Art. 17.  
                        Controlli ufficiali  
 1. I Servizi fitosanitari regionali effettuano controlli  ufficiali 
per assicurarsi che siano rispettate  le  disposizioni  del  presente 
decreto, in particolare l'articolo 11; i controlli  sono  eseguiti  a 
caso, senza discriminazioni in ordine all'origine dei  vegetali,  dei 
prodotti vegetali, o di altre voci, e  nel  rispetto  delle  seguenti 
modalita':  
   a) controlli saltuari in qualsiasi momento e luogo in cui vengano 
trasportati i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci;  
   b) controlli saltuari presso le aziende in  cui  sono  coltivati, 
prodotti,  immagazzinati  o  posti  in  vendita  vegetali,   prodotti 
vegetali o altre voci, nonche' presso le aziende degli acquirenti;  
   c)  controlli  saltuari  contestualmente   ad   altri   controlli 
documentali effettuati per motivi diversi da quelli fitosanitari.  
 2. I  controlli  nelle  aziende  iscritte  nel  Registro  ufficiale 
conformemente all'articolo 20 devono essere regolari, mentre,  devono 
essere mirati qualora siano  emersi  elementi  che  lascino  supporre 
l'inosservanza di una o piu' disposizioni del presente decreto.  
 3. ((COMMA ABROGATO)).  
 4.  Gli  ispettori  fitosanitari  di  cui  al  titolo  VII  possono 
effettuare controlli sui vegetali,  sui  prodotti  vegetali  o  sulle 
altre voci, in  tutte  le  fasi  della  catena  di  produzione  e  di 
commercializzazione; essi sono autorizzati  ad  effettuare  tutte  le 
indagini necessarie per  i  controlli  ufficiali  suddetti,  compresi 
quelli relativi  ai  registri,  ai  passaporti  delle  piante  ed  ai 
documenti ad essi correlati.  
 5. Se si  accerta,  nel  corso  dei  controlli  ufficiali  eseguiti 
conformemente a quanto previsto all'articolo 12, che  i  vegetali,  i 
prodotti vegetali  o  le  altre  voci  costituiscono  un  rischio  di 
diffusione di organismi nocivi, essi  devono  formare  oggetto  delle 
misure ufficiali di cui all'articolo 15. Se tali  vegetali,  prodotti 
vegetali o altre voci provengono da un altro Stato membro, i  Servizi 
fitosanitari   regionali   ne   danno   comunicazione   al   Servizio 
fitosanitario centrale che informa immediatamente  l'autorita'  unica 
dello Stato membro di provenienza  e  la  Commissione  europea  delle 
risultanze e delle misure ufficiali che intende  adottare  o  che  ha 
gia' adottato. 
 
                             Art. 18.  
              Rischio fitosanitario alla circolazione  
 ((1. Ove si accerti, nel corso  dei  controlli  ufficiali  eseguiti 
conformemente agli  articoli  11  e  17,  che  i  vegetali,  prodotti 
vegetali e le altre voci costituiscono un rischio  di  diffusione  di 
organismi nocivi, gli stessi vegetali devono  formare  oggetto  delle 
misure ufficiali previste all'articolo 15.)) 
 
Titolo IV 
AUTORIZZAZIONE E REGISTRAZIONE DEI PRODUTTORI 
                             Art. 19.  
                          Autorizzazione  
 ((1. I soggetti sotto  elencati  per  svolgere  la  loro  attivita' 
devono essere in possesso di apposita autorizzazione  rilasciata  dai 
Servizi fitosanitari regionali competenti per l'ubicazione dei centri 
aziendali:  
   a)  i  produttori  di  piante  e  dei   relativi   materiali   di 
propagazione, comprese le sementi, destinati alla vendita o  comunque 
ad essere ceduti a terzi a qualunque titolo,  nonche'  le  ditte  che 
svolgono attivita' sementiera;  
   b) i commercianti all'ingrosso di piante e dei relativi materiali 
di propagazione, compresi i tuberi-seme, escluse le sementi  se  gia' 
confezionate ed etichettate da terzi;  
   c) gli importatori da Paesi  terzi  dei  vegetali,  dei  prodotti 
vegetali o altre voci di cui all'allegato V, parte B,  nonche'  delle 
sementi delle piante agrarie, orticole e forestali;  
   d) i produttori, i centri di raccolta  collettivi,  i  centri  di 
trasformazione, i  commercianti,  che  commercializzano  all'ingrosso 
tuberi di Solanum tuberosum L.  destinati  al  consumo  o  frutti  di 
Citrus L., Fortunella  Swingle,  Poncirus  Raf.  e  relativi  ibridi, 
situati nelle zone di produzione di detti vegetali;  
   e) i produttori e i commercianti all'ingrosso di legname  di  cui 
all'allegato V, parte A;  
   f) i produttori e i commercianti  di  micelio  fungino  destinato 
alla produzione di funghi coltivati;  
   g) coloro che applicano il  marchio  di  cui  all'ISPM  15  della 
FAO.))  
 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2012, N. 84)).  
 ((3. Sono esonerati dal  possesso  dell'autorizzazione  di  cui  al 
comma 1:  
   a) i commercianti al dettaglio che vendono  vegetali  e  prodotti 
vegetali a persone non professionalmente impegnate  nella  produzione 
dei vegetali;  
   b) i produttori di patate da consumo e di agrumi che conferiscono 
l'intera produzione a centri di raccolta autorizzati o a commercianti 
all'ingrosso   autorizzati   oppure   che   cedono   direttamente   a 
utilizzatori finali;  
   c) coloro che moltiplicano sementi per conto di ditte autorizzate 
all'attivita'  sementiera  o  cedono   piante   adulte   ad   aziende 
autorizzate ai sensi del presente articolo;  
   d)  coloro  che  importano  con   specifica   autorizzazione   di 
importazione occasionale ai sensi dell'articolo 7-bis;  
   e) coloro che  importano  occasionalmente  piccole  quantita'  di 
prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita al minuto o  piante  e 
loro materiale di moltiplicazione non destinate alla vendita.))  
 4. I Servizi fitosanitari regionali stabiliscono le  procedure  per 
il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1,  conformemente  a 
quanto previsto dall'articolo 49, comma 2, lettera d).  
 
                             Art. 20.  
          Iscrizione al Registro ufficiale dei produttori  
 ((1. Devono iscriversi al Registro ufficiale dei  produttori  (RUP) 
operante presso il Servizio fitosanitario nazionale:  
   a) i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 19 che producono 
o commercializzano i prodotti di  cui  all'allegato  V,  parte  A,  o 
importano i prodotti di cui all'allegato V, parte B;  
   b) i produttori, i centri di raccolta  collettivi,  i  centri  di 
trasformazione, i commercianti autorizzati ai sensi dell'articolo 19, 
che commercializzano all'ingrosso  tuberi  di  Solanum  tuberosum  L. 
destinati al consumo o  frutti  di  Citrus  L.,  Fortunella  Swingle, 
Poncirus Raf. e relativi ibridi, situati nelle zone di produzione  di 
detti vegetali;  
   c) i produttori di vegetali per i quali e' prescritto  l'uso  del 
passaporto delle piante da normative comunitarie.))  
 ((2. I soggetti di cui al comma 1 devono  presentare  richiesta  di 
iscrizione al Registro ufficiale dei  produttori  (RUP)  al  Servizio 
fitosanitario regionale competente per  territorio  ove  ha  sede  il 
centro aziendale, indicando almeno i dati di cui all'allegato IX.  Se 
posseggono  centri  aziendali  in  piu'  Regioni,  devono  presentare 
richiesta  di  iscrizione  presso  ciascun   Servizio   fitosanitario 
regionale competente per territorio.))  
 3. Il Servizio fitosanitario regionale, esaminata la  richiesta  di 
iscrizione e verificato il possesso dei requisiti, nonche'  l'impegno 
ad adempiere agli obblighi di cui  all'articolo  21  e  22,  provvede 
all'iscrizione  dei   richiedenti   al   RUP   rilasciando   apposita 
certificazione che riporta almeno i dati di cui all'allegato X.  
 4. Il Servizio fitosanitario regionale non procede all'iscrizione o 
la sospende nei casi in  cui  non  ricorrono  le  condizioni  di  cui 
all'articolo 21 e 22.  
 5. I Servizi fitosanitari regionali sono tenuti ad inviare  i  dati 
relativi al RUP al Servizio fitosanitario centrale per la tenuta  del 
Registro nazionale dei  produttori,  secondo  le  modalita'  da  esso 
stabilite.  
 ((6. Sono esonerati dall'iscrizione al RUP i "piccoli  produttori", 
cioe' coloro che producono e vendono vegetali e prodotti vegetali che 
nella loro totalita' sono destinati come impiego finale,  nell'ambito 
del mercato locale, a  persone  o  acquirenti  non  professionalmente 
impegnati nella produzione dei vegetali, a condizione che  presentino 
ai Servizi fitosanitari regionali  una  dichiarazione  attestante  il 
possesso  di  tale  requisito,  fatte  salve   diverse   disposizioni 
stabilite da specifiche normative comunitarie.))  
 ((6-bis. Sono altresi' esonerati dall'iscrizione al RUP coloro  che 
introducono occasionalmente e per documentati motivi  nel  territorio 
della Repubblica Italiana piccoli quantitativi di vegetali,  prodotti 
vegetali ed altre voci di cui all'allegato V parte B.)) 
 
                             Art. 21.  
                 Obblighi dei soggetti autorizzati  
 1. I soggetti autorizzati sono vincolati ai seguenti obblighi:  
   a) tenere presso ciascun Centro aziendale una  pianta  aggiornata 
relativa ai vegetali coltivati, prodotti,  conservati,  immagazzinati 
od utilizzati di cui all'articolo 19;  
   b) tenere presso ciascun Centro aziendale un  registro,  vidimato 
dal Servizio fitosanitario competente, contenente almeno  i  dati  di 
cui all'allegato XI, ai fini della registrazione  degli  estremi  dei 
passaporti e del relativo movimento dei vegetali e prodotti  vegetali 
acquistati  per  essere  conservati  o  piantati   nell'azienda,   in 
produzione o trasferiti a terzi;  
   c)  conservare  per  almeno  un  anno  i  documenti  relativi  al 
materiale ricevuto, in particolare i passaporti delle piante;  
   d) designare il titolare o altra persona tecnicamente esperta  in 
materia di produzioni vegetali e di questioni fitosanitarie attinenti 
alla  produzione,  per  mantenere  i   contatti   con   il   Servizio 
fitosanitario competente per territorio;  
   e)  eseguire  i  controlli  visivi  nel  periodo  vegetativo,  ad 
intervalli appropriati,  secondo  i  tempi  e  i  modi  eventualmente 
stabiliti dal Servizio fitosanitario regionale;  
   f) informare immediatamente il Servizio fitosanitario  competente 
di qualsiasi manifestazione atipica di organismi nocivi, di sintomi o 
di qualsiasi altra anomalia relativa ai vegetali presenti in azienda;  
   g) permettere l'accesso in azienda alle  persone  incaricate  dal 
Servizio  fitosanitario  regionale  competente,  in  particolare  per 
ispezioni e/o per campionamenti, e permettere altresi'  l'accesso  ai 
registri di cui al punto b) e ai documenti relativi;  
   ((h)  ottemperare  alle  prescrizioni  impartite   dal   Servizio 
fitosanitario competente e collaborare con esso in ogni altro modo;))  
   i) comunicare ogni variazione dei dati indicati  nella  richiesta 
di autorizzazione entro sessanta giorni dal verificarsi della  stessa 
e  restituire  entro  gli  stessi  termini  l'autorizzazione  di  cui 
all'articolo 19 nel caso di cessazione dell'attivita';  
   l) per i produttori, riportare gli estremi dell'autorizzazione su 
tutta la documentazione amministrativa concernente la propria ditta;  
   m) indicare nella  richiesta  di  autorizzazione  le  specie  che 
intendono produrre o commercializzare;  
   n) comunicare ai Servizi fitosanitari  regionali  competenti  per 
territorio i campi di piante madri e di produzione.  
   ((n-bis)  comunicare  annualmente,  al   Servizio   fitosanitario 
regionale, secondo le modalita' da  esso  stabilite,  l'elenco  delle 
specie vegetali prodotte e commercializzate.))  
 2. Il Servizio fitosanitario regionale al  momento  dell'iscrizione 
delle ditte nel Registro dei produttori,  fatte  salve  le  normative 
vigenti, puo' stabilire altri obblighi di ordine generale finalizzati 
alla valutazione o al miglioramento  della  situazione  fitosanitaria 
nell'azienda.  
 3. I soggetti autorizzati che producono o commercializzano vegetali 
e prodotti vegetali, per i quali non vige  l'obbligo  del  passaporto 
delle piante, sono vincolati solamente al rispetto degli obblighi  di 
cui al comma 1, lettere c), d), e), f), g), h), i), l), m) e n).  
 4. Gli importatori, i centri di raccolta collettivi,  i  centri  di 
spedizione o altri  soggetti,  non  rientranti  nella  categoria  dei 
produttori, che commercializzano vegetali e prodotti vegetali  per  i 
quali vige l'obbligo del  passaporto  delle  piante,  sono  vincolati 
solamente al rispetto degli obblighi di cui al comma 1,  lettere  b), 
c), d), f), g), h), e i).  
 5. I piccoli produttori sono esonerati dagli  obblighi  di  cui  al 
comma 1, lettera b).  
                             Art. 22. 
                      Prescrizioni ufficiali 
 1. Dopo la registrazione al RUP, i soggetti iscritti possono essere 
assoggettati,  su  indicazione  dei  Servizi  fitosanitari  regionali 
competenti,   ad   obblighi   finalizzati   alla   valutazione  o  al 
miglioramento  della  situazione  fitosanitaria  dell'azienda  e alla 
salvaguardia  dell'identita'  del  materiale,  fino  a quando non sia 
stato apposto il passaporto delle piante su detto materiale. 
 2. Gli obblighi specifici di cui al comma 1 possono comportare vari 
tipi  di interventi quali esame specifico, campionamento, isolamento, 
estirpazione,  trattamento, marcatura (etichettatura) o distruzione e 
qualsiasi    altra   misura   specificamente   richiesta   ai   sensi 
dell'allegato IV, parte A, sezione II, o dell'allegato IV, parte B. 
 
                             Art. 23. 
                        Verifica periodica 
 1.  I Servizi fitosanitari regionali verificano l'adempimento degli 
obblighi di cui all'articolo 21 esaminando periodicamente, almeno una 
volta  all'anno  per  i  soggetti  iscritti  al  RUP, il registro e i 
documenti relativi. 
                             Art. 24.  
                Sospensione dell'iscrizione al RUP  
 ((1. I Servizi fitosanitari regionali, nel caso in cui i soggetti a 
qualsiasi titolo autorizzati  ai  sensi  del  presente  decreto,  non 
soddisfano ai relativi obblighi o  non  adempiono  alle  prescrizioni 
fitosanitarie ad essi  impartite,  ne  sospendono  le  autorizzazioni 
previste  sino  al  puntuale  adempimento  degli  obblighi   o   alla 
cessazione del rischio di diffusione di organismi nocivi.))  
 
Titolo V 
PASSAPORTO DELLE PIANTE 
                             Art. 25.  
                      Passaporto delle piante  
 1.  I  vegetali,  prodotti  vegetali  e  le  altre  voci   elencati 
nell'allegato V, parte A, sezione I,  anche  se  originari  di  Paesi 
terzi, ad eccezione di quelli prodotti  ai  sensi  dell'articolo  20, 
comma 6, possono circolare solo se sono accompagnati  dal  passaporto 
delle piante.  
 2. Gli spostamenti di piccoli quantitativi  di  vegetali,  prodotti 
vegetali, derrate alimentari o alimenti per animali, di cui al  comma 
1, destinati ad essere utilizzati dal possessore o dal destinatario a 
fini non industriali,  ne'  agricoli,  ne'  commerciali  o  consumati 
durante  il  trasporto,  possono  circolare   anche   se   non   sono 
accompagnati dal passaporto delle piante, a condizione che non vi sia 
alcun rischio di diffusione di organismi nocivi.  
 ((2-bis.  Quando  le  normative  comunitarie   prevedono   che   il 
passaporto delle piante giunga fino  al  consumatore  finale,  questo 
deve essere apposto dal produttore sulla minima unita' commerciale.))  
 ((3. In deroga a  quanto  previsto  dal  comma  1,  i  vegetali,  i 
prodotti vegetali e altre  voci  destinati  ai  Paesi  terzi  possono 
circolare in territorio  nazionale  qualora  siano  accompagnati  dai 
certificati di cui all'articolo 44, a condizione che i requisiti  per 
l'emissione del passaporto siano rispettati.))  
 
                             Art. 26.  
        Autorizzazione all'uso del passaporto delle piante  
 1.  I  soggetti  iscritti  al  RUP  che  intendono  utilizzare   il 
passaporto delle piante, devono richiedere apposita autorizzazione al 
Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, indicando 
almeno i dati di cui all'allegato XII.  
 2. Qualora i soggetti interessati posseggano  centri  aziendali  in 
regioni diverse dalla regione in cui hanno  la  sede  legale,  devono 
presentare la richiesta  di  autorizzazione  all'uso  del  passaporto 
delle  piante  presso  ciascun   Servizio   fitosanitario   regionale 
competente per territorio.  
 ((3. I Servizi fitosanitari regionali stabiliscono le procedure per 
il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1,  conformemente  a 
quanto previsto dall'articolo 50, comma 1, lettera b).))  
 
                             Art. 27.  
               Tipologia di passaporto delle piante  
 ((1. Il passaporto  delle  piante  e'  costituito  da  un'etichetta 
ufficiale, contenente le informazioni indicate nell'allegato XIII.))  
 2. Le etichette ufficiali devono essere realizzate in materiale non 
deteriorabile ed essere stampate e conservate a cura dei soggetti che 
le utilizzano, sotto il controllo dei Servizi fitosanitari  regionali 
e possono essere integrate con i dati previsti in altre etichettature 
utilizzate per la commercializzazione delle sementi e  del  materiale 
di moltiplicazione.  
 3. Il passaporto per i  tuberi-seme  di  Solanum  tuberosum  L.  e' 
costituito  dall'etichetta   ufficiale   prevista   dalla   direttiva 
2002/56/CE del Consiglio sulla quale deve essere indicata la dicitura 
«passaporto delle piante». Sull'etichetta o  su  un  altro  documento 
commerciale  viene  indicato  che  i  prodotti  sono  conformi   alle 
disposizioni sull'introduzione ed  il  trasporto  di  tuberi-seme  di 
patate all'interno di una zona protetta, riconosciuta in relazione  a 
determinati organismi nocivi per i tuberi semi di patate.  
 4. Il passaporto delle piante deve essere compilato,  in  ogni  sua 
parte,  a  macchina  o  in  stampatello  con  inchiostro   indelebile 
indicando, con il nome latino, la denominazione botanica dei vegetali 
e prodotti vegetali;  detto  passaporto  e'  invalidato  se  contiene 
cancellature o modifiche non convalidate.  
 
                             Art. 28.  
              Passaporto delle piante «semplificato»  
 ((1.  E'  consentito  anche  l'uso  del  passaporto  "semplificato" 
costituito   da   un'etichetta   ufficiale   contenente   almeno   le 
informazioni da 1 a 5  indicate  nell'allegato  XIII  nonche'  da  un 
documento  di  accompagnamento,  utilizzato  per  fini   commerciali, 
contenente almeno le informazioni da 1 a  10  indicate  nell'allegato 
XIII.))  
 2. L'etichetta  ufficiale  che  costituisce  parte  integrante  del 
passaporto semplificato puo' accompagnare  una  partita  di  vegetali 
anche non omogenei, a condizione che il documento di  accompagnamento 
descriva i generi, le specie qualora richieste, nonche' le  quantita' 
dei vegetali che costituiscono la partita in questione.  
 
                             Art. 29.  
                  Uso del passaporto delle piante  
 1.   I   soggetti   interessati   provvedono,   sotto    la    loro 
responsabilita', ad apporre sui vegetali,  sui  prodotti  vegetali  o 
altre voci, sui  loro  imballaggi  o  sui  veicoli  di  trasporto  il 
passaporto delle piante, in modo da impedirne il reimpiego.  
 2. Qualora sia necessario restituire una frazione di una partita di 
vegetali  e  prodotti  vegetali  accompagnata  dal  passaporto  delle 
piante, detti vegetali pos-sono  circolare  accompagnati  solo  dalla 
fotocopia del passaporto originario. Il soggetto  interessato  dovra' 
informare  preventivamente  il   Servizio   fitosanitario   regionale 
competente  per  territorio,  nel  quale  ritornano  i  vegetali   in 
questione, conservando copia di detta comunicazione.  
 ((3. Gli acquirenti commerciali venditori al dettaglio di vegetali, 
prodotti vegetali e altre voci, conservano, come utilizzatori  finali 
professionalmente  impegnati  nella   produzione   di   vegetali,   i 
passaporti pertinenti per almeno un anno, tranne nel caso  in  cui  i 
passaporti siano apposti sulla minima unita' commerciale.  
 4. I produttori  e  i  commercianti  quando  vendono  al  dettaglio 
vegetali  e  prodotti  vegetali  a  persone   non   professionalmente 
impegnate nella produzione di vegetali non sono obbligati al rilascio 
del  passaporto  delle  piante,  fatte  salve  diverse   disposizioni 
stabilite da specifiche normative comunitarie.))  
 5. Qualora un passaporto sia utilizzato per un  vegetale,  prodotto 
vegetale o altre voci non originario della  Comunita'  riporta  sullo 
stesso l'indicazione del nome del Paese di origine o,  se  del  caso, 
del Paese di spedizione.  
 6. Al momento dell'introduzione  nel  territorio  della  Repubblica 
italiana, il nulla osta all'importazione di cui all'articolo 40, puo' 
sostituire il passaporto delle piante sino alla prima destinazione in 
territorio italiano.  
 
                             Art. 30.  
              Passaporto delle piante di sostituzione  
 ((1. Un passaporto delle  piante  puo',  successivamente  alla  sua 
emissione, essere sostituito con un passaporto di  sostituzione,  che 
deve  riportare  sempre  il   codice   del   produttore   originario, 
conformemente alle disposizioni seguenti:  
   a) in caso di ripartizione  o  di  cambiamento  della  situazione 
fitosanitaria delle forniture, fatti salvi i requisiti particolari di 
cui all'allegato IV;  
   b) su richiesta  di  volta  in  volta  del  soggetto  interessato 
iscritto al RUP.))  
 2. Nel caso di utilizzo del passaporto di  sostituzione,  oltre  al 
codice del produttore o  dell'importatore  riportato  sul  passaporto 
originario,  occorre  riportare   la   dicitura   «RP»   (replacement 
passport). Nel caso di utilizzo del passaporto  di  sostituzione  per 
zone protette si deve riportare anche la dicitura «ZP».  
 3. Il passaporto di sostituzione puo'  essere  rilasciato  soltanto 
previa autorizzazione dei Servizi fitosanitari regionali,  competenti 
per  il  territorio  nel  quale  e'  situato  il   Centro   aziendale 
richiedente. L'autorizzazione specifica  all'uso  del  passaporto  di 
sostituzione puo' essere concessa solo  ai  richiedenti  che  offrono 
garanzie  circa  l'identita'  dei  prodotti  e  l'assenza  di  rischi 
fitosanitari.  
Titolo VI 
ZONE PROTETTE 
                             Art. 31.  
                   Circolazione in zone protette  
 1. Le zone della Comunita' elencate  nell'allegato  VI  sono  «zone 
protette» nei confronti  dei  rispettivi  organismi  nocivi  elencati 
nello stesso allegato.  
 ((2. I  vegetali,  prodotti  vegetali  e  le  altre  voci  elencate 
nell'allegato V, parte A, sezione II, anche  se  originari  di  Paesi 
terzi, possono essere introdotti o circolare nelle zone protette  che 
li riguardano se su di essi, sul loro imballaggio o sui  veicoli  che 
li trasportano e' apposto un passaporto delle piante valido per  tali 
zone, riportante la lettera ed il numero che identifica l'organismo e 
la rispettiva zona protetta di cui  alla  specifica  regolamentazione 
comunitaria, a  condizione  che  siano  soddisfatte  le  disposizioni 
particolari dettate nei loro riguardi dall'allegato IV, parte B.))  
 
                             Art. 32. 
                    Idoneita' per zone protette 
 1.  L'autorizzazione  di  cui all'articolo 26 dovra' specificare la 
validita'  per  eventuali  zone  protette  che  riguardano i prodotti 
elencati. 
 2.  Se  i  vegetali,  i  prodotti  vegetali e le altre voci, di cui 
all'allegato V,  parte A, originari dei Paesi terzi, sono destinati a 
zone protette, l'importatore deve fare specifica richiesta, presso il 
punto   di   entrata,   affinche'   l'ispezione   fitosanitaria   per 
l'importazione     verifichi    l'idoneita'    di    tali    vegetali 
all'introduzione  nelle  relative  zone protette. Tale idoneita' deve 
essere  specificamente  riportata  sul  documento  fitosanitario  per 
l'importazione,  che  autorizza l'uso del passaporto delle piante per 
la partita in questione. 
                             Art. 33. 
          Condizioni per il transito in una zona protetta 
 1.  Quando i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati 
nell'allegato V,  parte A,  sezione  II,  non  originari  di una zona 
protetta,  vengono  spostati  attraverso  una  zona  protetta per una 
destinazione finale diversa e senza un passaporto delle piante valido 
per la medesima, devono essere osservate le condizioni seguenti: 
   a) l'imballaggio   utilizzato  o  eventualmente  il  veicolo  che 
trasporta  i  vegetali,  i  prodotti  vegetali o le altre voci di cui 
sopra,  devono  essere puliti e di natura tale da escludere qualsiasi 
rischio di diffusione di organismi nocivi; 
   b) subito  dopo  il condizionamento l'imballaggio o eventualmente 
il  veicolo  che trasporta i vegetali, i prodotti vegetali o le altre 
voci  in  parola  devono  essere  sigillati  secondo  rigorose  norme 
fitosanitarie  in  modo  da  garantire  che  non  vi  siano rischi di 
diffusione  di organismi nocivi nella zona protetta interessata e che 
l'identita' resti immutata; l'imballaggio o il veicolo devono restare 
sigillati  durante  tutto  il  trasporto  attraverso la zona protetta 
considerata; 
   c) i  vegetali,  i  prodotti  vegetali  e  le  altre  voci  sopra 
menzionati  devono  essere  accompagnati  da un documento normalmente 
utilizzato a scopo commerciale, nel quale sia indicato che i prodotti 
suddetti  provengono  dall'esterno  della zona protetta e che la loro 
destinazione finale si trovi al di fuori di detta zona. 
 2.  Se  nel  corso  di  un controllo ufficiale eseguito all'interno 
della  zona  protetta  viene  constatato  che  i  requisiti di cui al 
comma 1  non  sono  soddisfatti,  i  Servizi  fitosanitari  regionali 
adottano immediatamente le seguenti misure ufficiali: 
   a) sigillatura dell'imballaggio; 
   b) trasporto sotto controllo ufficiale dei vegetali, dei prodotti 
vegetali  e delle altre voci verso una destinazione al di fuori della 
zona protetta considerata; 
   c) applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 54. 
 
 
                            Titolo VII 
                                                           ISPETTORI FITOSANITARI 
                             Art. 34.  
                      Ispettori fitosanitari  
 ((1. Gli Ispettori  fitosanitari  sono  funzionari  della  pubblica 
amministrazione,  tecnicamente   e   professionalmente   qualificati, 
operanti presso i  Servizi  fitosanitari  regionali  o  presso  altre 
pubbliche  amministrazioni,  purche'  rispondano   funzionalmente   e 
tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario regionale.  
 2. Gli Ispettori fitosanitari svolgono compiti tecnico  scientifici 
e sono autorizzati dal Servizio fitosanitario regionale,  secondo  le 
competenze professionali per le quali sono abilitati,  ad  agire  per 
loro conto e sotto il loro controllo.  
 3. Agli Ispettori fitosanitari e' rilasciato apposito documento  di 
riconoscimento, con validita' quinquennale,  predisposto  secondo  le 
linee guida stabilite a livello  nazionale,  conformemente  a  quanto 
previsto dal comma 2, lettera n), dell'articolo 49.  
 4. I nominativi degli Ispettori fitosanitari, corredati del  numero 
identificativo attribuito dall'amministrazione competente, dal titolo 
di studio, dal livello di inquadramento, nonche' dalle relative firme 
autentiche, sono depositati presso il Servizio fitosanitario centrale 
ai fini dell'iscrizione nell'apposito registro nazionale.))  
 ((4-bis. Nel registro nazionale di cui al  comma  4  sono  iscritti 
d'ufficio,  in  apposita  sezione  ad  esaurimento,   gli   ispettori 
fitosanitari in servizio alla data di istituzione del registro di cui 
al comma 4.))  
 ((5.  Gli  Ispettori  fitosanitari,  in   possesso   della   laurea 
magistrale, che consente l'accesso ad ordini professionali nelle  cui 
competenze  rientrano   le   attivita'   riservate   agli   ispettori 
fitosanitari, sono inquadrati presso le  proprie  amministrazioni  in 
uno specifico profilo professionale. Con decreto del  Ministro  delle 
politiche agricole alimentari  e  forestali,  previa  intesa  con  la 
Conferenza  Stato-Regioni,  sono  stabiliti  i  requisiti  tecnici  e 
professionali per l'iscrizione nel registro nazionale di cui al comma 
4 e le modalita' per la sua tenuta.))  
 6. Il documento di riconoscimento degli Ispettori  fitosanitari  e' 
ritirato nel caso essi vengano destinati a svolgere altri compiti non 
pertinenti il Servizio fitosanitario o in caso di cessata attivita'.  
 7. Gli  Ispettori  che  operano  presso  amministrazioni  pubbliche 
diverse dal Servizio fitosanitario  nazionale,  nell'esercizio  delle 
funzioni relative alla materia disciplinata dalla presente legge,  si 
attengono alle disposizioni impartite dal Responsabile  del  Servizio 
fitosanitario competente.  
 8. ((COMMA ABROGATO D)).  
 
                            Art. 34-bis  
                   (( (Agente fitosanitario). ))  
 
 ((1.  I  Servizi  fitosanitari  regionali  possono   avvalersi   di 
personale  tecnico   di   supporto   agli   Ispettori   fitosanitari, 
opportunamente   formato,    denominato    "Agente    fitosanitario", 
espressamente incaricato dagli stessi  Servizi.  Essi  effettuano  le 
funzioni previste dall'articolo 35 con l'esclusione di quelle di  cui 
ai commi 2 e 4.))  
 
                             Art. 35. 
               Funzioni degli Ispettori fitosanitari 
 1.   Gli   Ispettori  fitosanitari  ed  il  personale  di  supporto 
espressamente  incaricato,  hanno  accesso  a tutti i luoghi in cui i 
vegetali,  i  prodotti  vegetali e le altre voci oggetto del presente 
decreto si trovano, in qualsiasi fase della catena di produzione e di 
commercializzazione,   compresi   i  mezzi  utilizzati  per  il  loro 
trasporto e i magazzini doganali, fatte salve le normative in materia 
di sicurezza nazionale ed internazionale. 
 2.  Agli Ispettori fitosanitari compete il rilascio dei certificati 
fitosanitari  e  delle  autorizzazioni  fitosanitarie  previste dalle 
normative  internazionali,  comunitarie  e  nazionali  in  materia di 
esportazione, riesportazione, importazione e transito. 
 3.  Gli  Ispettori  fitosanitari  svolgono  i compiti di controllo, 
constatazioni  ufficiali,  prelievo  campioni e accertamento relativi 
alle  funzioni  di  cui  al  presente  decreto  e  per  i  quali sono 
espressamente incaricati dai rispettivi Servizi. 
 4. Gli Ispettori fitosanitari prescrivono tutte le misure ufficiali 
ritenute  necessarie,  ivi compresa la distruzione dei vegetali e dei 
prodotti  vegetali  ritenuti contaminati o sospetti tali, nonche' dei 
materiali  di  imballaggio,  recipienti  e  quant'altro  possa essere 
veicolo  di  diffusione  di  organismi  nocivi  in applicazione delle 
normative vigenti. 
 5. Essi sono autorizzati ad effettuare tutte le indagini necessarie 
per  i  controlli suddetti, compresi quelli concernenti i registri, i 
passaporti delle piante ed ogni documento correlato. 
 6.   Gli   Ispettori   fitosanitari   nell'esercizio   delle   loro 
attribuzioni,   svolgono   le   funzioni   di  ufficiali  di  polizia 
giudiziaria,  ai  sensi  dell'articolo 57  del  codice  di  procedura 
penale. 
Titolo VIII 
CONTROLLI FITOSANITARI ALL'IMPORTAZIONE 
                             Art. 36.  
                    Formalita' all'importazione  
 ((1. I vegetali, i  prodotti  vegetali  o  le  altre  voci  di  cui 
all'allegato V, parte B, o  quelli  provvisti  di  autorizzazione  ai 
sensi del titolo X, che vengono introdotti  nel  territorio  doganale 
comunitario in provenienza da un Paese terzo, a  partire  dalla  data 
della loro entrata, sono sottoposti a  vigilanza  doganale  ai  sensi 
dell'articolo 37, paragrafo 1,  del  Codice  doganale  comunitario  e 
anche  alla  sorveglianza  del   Servizio   fitosanitario   regionale 
competente per il punto di entrata; essi devono essere sottoposti  ad 
uno dei regimi doganali previsti  dal  Codice  doganale  comunitario, 
soltanto dopo che siano stati  espletati  i  controlli  di  cui  agli 
articoli 37 e 39, allo scopo di accertare:))  
   a) che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci  non  sono 
contaminati dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A;  
   b)  che  i  vegetali   ed   i   prodotti   vegetali   specificati 
nell'allegato II, parte  A,  non  sono  contaminati  dagli  organismi 
nocivi che li riguardano, indicati in tale allegato;  
   c) che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre  voci  elencati 
nell'allegato IV, parte A, sono conformi ai requisiti particolari che 
li  riguardano,  indicati  in  tale  allegato  o,   se   applicabile, 
all'opzione dichiarata nel  certificato  a  norma  dell'articolo  37, 
comma 7;  
   ((d) che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci  di  cui 
all'allegato  V,  parte  B,  sono  accompagnati  dall'originale   del 
certificato fitosanitario ufficiale o del "certificato  fitosanitario 
di riesportazione" rilasciati conformemente alle disposizioni di  cui 
all'articolo 37, o da documenti alternativi, certificati  elettronici 
o marchi previsti dalla vigente normativa in materia;))  
   ((d-bis) che i vegetali, i  prodotti  vegetali  o  gli  organismi 
nocivi  di  cui  agli  allegati  I,  II  e  III  siano   accompagnati 
dall'autorizzazione di cui  all'articolo  46  e  siano  importati  in 
conformita' ai requisiti in essa previsti;  
   d-ter) che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci  siano 
esenti da organismi nocivi, ancorche' non elencati negli allegati I o 
II, di cui sino a quel momento non e' stata riscontrata  la  presenza 
nel territorio della Repubblica italiana.))  
 2. Il comma 1 si applica in caso di vegetali, di prodotti  vegetali 
o di altre voci destinati ad una zona  protetta,  in  relazione  agli 
organismi nocivi e ai  requisiti  speciali  elencati  rispettivamente 
nell'allegato I, parte B, nell'allegato II, parte B, e  nell'allegato 
IV, parte B, per tale zona protetta.  
 3.  I  Servizi  fitosanitari   regionali   possono   sottoporre   a 
sorveglianza anche vegetali, prodotti vegetali o altre  voci  diversi 
da quelli di cui ai commi 1 e 2, introdotti nel  territorio  doganale 
comunitario in provenienza da un Paese terzo, a partire dalla data di 
entrata, per accertare quanto disposto al comma 1.  Questi  vegetali, 
prodotti vegetali o altre voci includono il legname che serve per  la 
casseratura, la compartimentazione o la confezione  di  materiale  da 
imballaggio effettivamente utilizzato nel  trasporto  di  oggetti  di 
qualsiasi natura.  
 4. Se il Servizio fitosanitario regionale competente per  il  punto 
di entrata si avvale della facolta' di cui al comma 3, i vegetali,  i 
prodotti vegetali o le altre voci rimangono sotto la sorveglianza  di 
cui al comma 1 fino  al  momento  in  cui  sono  state  espletate  le 
formalita' prescritte e si e' pervenuti  alla  conclusione  che  essi 
sono conformi ai pertinenti requisiti fissati nel presente decreto.  
 ((5. Fatto salvo l'articolo 39, si applicano, in caso di rischio di 
diffusione di organismi nocivi, le disposizioni di cui ai commi 1,  2 
e 3 ai vegetali, ai prodotti vegetali e alle altre  voci  contemplati 
da uno dei regimi doganali  di  cui  all'articolo  4,  paragrafo  12, 
lettera b), del Codice doganale comunitario, o  dalle  operazioni  di 
perfezionamento di cui all'articolo 4, comma 31, lettere b) e c), del 
medesimo codice.  
 6. I vegetali, prodotti vegetali o altre  voci  diversi  da  quelli 
indicati nell'allegato V parte B  e  con  particolare  riferimento  a 
quelli elencati nell'allegato XXI, nonche'  i  loro  imballaggi  o  i 
veicoli utilizzati per il loro trasporto, provenienti da Paesi terzi, 
sono ufficialmente ispezionati in applicazione  dei  piani  nazionali 
predisposti   dal   Servizio   fitosanitario   centrale   ai    sensi 
dell'articolo 49, comma 2, lettera c-bis).))  
 7. I vegetali importati dichiarati,  nell'ambito  delle  formalita' 
doganali, ad uso diverso dalla riproduzione e dalla piantagione,  per 
i quali non sono stati effettuati i relativi  controlli  fitosanitari 
previsti per tali tipologie, non possono piu' mutare la  destinazione 
d'uso  senza  specifica  autorizzazione  del  Servizio  fitosanitario 
competente.  
                             Art. 37. 
                       Scopo dell'ispezione 
 1.  I  Servizi  fitosanitari  regionali,  in  attuazione  di quanto 
previsto   all'articolo 36,  effettuano  almeno  una  delle  seguenti 
ispezioni minuziose: 
   a) su ciascuna spedizione per la quale e' dichiarato, nell'ambito 
delle  formalita' doganali, che e' costituita da o contiene vegetali, 
prodotti  vegetali o le altre voci di cui all'articolo 36, commi 1, 2 
e 3; 
   b) nel  caso  di  una  spedizione composta di diverse partite, su 
ogni partita per la quale e' dichiarato, nell'ambito delle formalita' 
doganali,  che  e'  costituita  da o contiene tali vegetali, prodotti 
vegetali o altre voci. 
 2. Lo scopo dell'ispezione e' stabilire se: 
   a) la  spedizione  o  la  partita,  e' accompagnata dai necessari 
certificati,   documenti   alternativi   o   marchi,  come  precisato 
all'articolo 36, comma 1, lettera d), di seguito chiamati: «controlli 
documentali»; 
   b) interamente  o  almeno per uno o piu' campioni rappresentativi 
la  spedizione  o  la partita e' costituita da o contiene i vegetali, 
prodotti  vegetali o altre voci dichiarati nei relativi documenti, di 
seguito chiamati: «controlli di identita»; 
   c) interamente, o almeno per uno o piu' campioni rappresentativi, 
compreso  l'imballaggio  e,  se  del caso, i veicoli di trasporto, la 
spedizione  o  la  partita  o il materiale da imballaggio ligneo sono 
conformi  ai  requisiti  fissati nel presente decreto, in particolare 
per  quanto  riguarda l'articolo 36, comma 1, lettere a), b) e c), di 
seguito chiamati: «controlli fitosanitari». 
 3.  Il «certificato fitosanitario»» o il «certificato fitosanitario 
di   riesportazione»   ufficiali  di  cui  all'articolo 36,  comma 1, 
lettera d),  deve  essere  rilasciato  in  almeno  una  delle  lingue 
ufficiali  della  Comunita' europea e conformemente alle disposizioni 
legislative  o  regolamentari  del  Paese  terzo  di  esportazione  o 
riesportazione adottate conformemente alla Convenzione internazionale 
per  la protezione dei vegetali (CIPV), a prescindere dall'adesione o 
meno  di  tale  Paese  alla  convenzione. I certificati suddetti sono 
indirizzati  al  Servizio  fitosanitario  italiano  o  di altro Paese 
membro dell'Unione europea. 
 4.   Il   certificato   deve   essere   compilato   non   oltre  il 
quattordicesimo  giorno  dalla  data  in  cui  i vegetali, i prodotti 
vegetali  o  le  altre  voci  coperti dallo stesso, lasciano il Paese 
terzo in cui e' stato rilasciato. 
 5.  Le  informazioni  contenute  nel  certificato  sono conformi al 
modello   riprodotto  nell'allegato della  CIPV,  a  prescindere  dal 
formato. 
 6.  Il certificato deve essere stato rilasciato dall'organizzazione 
nazionale  per la protezione delle piante del Paese terzo interessato 
cosi' come comunicato, conformemente alle disposizioni della CIPV, al 
direttore  generale  della  FAO  oppure,  in  caso di Paese terzo non 
membro della CIPV, alla Commissione europea. 
 7.  Nel  caso  di vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati 
nell'allegato IV,   parte A,  sezione  I  o  parte B,  i  certificati 
specificano,   nella   rubrica  «dichiarazioni  supplementari»  quali 
requisiti   particolari,   tra   quelli   elencati  come  alternativi 
nell'allegato IV,  sono rispettati. Tale specificazione puo' avvenire 
mediante riferimento alla pertinente posizione nell'allegato IV. 
 8. Nel caso di vegetali, prodotti vegetali o altre voci ai quali si 
applicano   i   requisiti   particolari  stabiliti  nell'allegato IV, 
parte A,  o  parte B, il «certificato fitosanitario» ufficiale di cui 
all'articolo 36,  comma 1,  deve  essere  stato  rilasciato nel Paese 
terzo di cui sono originari, indicato come «Paese di origine». 
 9.  Nel  caso  in  cui  i  pertinenti requisiti particolari possono 
essere  soddisfatti  anche  in  luoghi  diversi  da quello di origine 
oppure   qualora   non   siano  previsti  requisiti  particolari,  il 
«certificato  fitosanitario»  puo'  essere stato rilasciato nel Paese 
terzo  di  provenienza  dei  vegetali,  dei prodotti vegetali o delle 
altre voci, indicato come «Paese di provenienza». 
 
                             Art. 38. 
                    Esecuzione delle ispezioni 
 1.  I Servizi fitosanitari regionali assicurano che le spedizioni o 
le  partite  provenienti  da  un  Paese  terzo,  per  le quali non e' 
dichiarato  nell'ambito delle formalita' doganali che consistono di o 
contengono   vegetali,   prodotti  vegetali  o  altre  voci  elencati 
nell'allegato V,  parte B,  siano ispezionate, se vi sono seri motivi 
di  ritenere  che tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci siano 
presenti. 
 2.  Se  da  una  ispezione  doganale risulta che la spedizione o la 
partita  proveniente  da un Paese terzo consiste o contiene vegetali, 
prodotti   vegetali   o   altre   voci  non  dichiarati  ed  elencati 
nell'allegato V, parte B, l'ufficio doganale che effettua l'ispezione 
ne   informa   immediatamente  il  Servizio  fitosanitario  regionale 
competente,  nell'ambito  delle  forme  di  cooperazione tra Servizio 
fitosanitario e autorita' doganali di cui all'articolo 39. 
 3.  Nel  caso  in  cui,  al  termine  di  un controllo da parte del 
Servizio  fitosanitario  regionale  competente,  rimangono  dubbi  in 
merito all'identita' del prodotto, in particolare per quanto riguarda 
il  genere  o,  la  specie dei vegetali o prodotti vegetali oppure la 
loro  origine,  si  considera  che  la  spedizione contenga vegetali, 
prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B. 
 4. Sempre che non sussista alcun rischio di diffusione di organismi 
nocivi  nella  Comunita'  europea,  quanto previsto dall'articolo 36, 
comma 1, non si applica: 
   a) all'entrata  nel  territorio comunitario di vegetali, prodotti 
vegetali  o  altre voci che sono spostati da un punto all'altro nella 
Comunita' europea passando attraverso il territorio di un Paese terzo 
senza alcun cambiamento del loro status doganale di transito interno; 
   b) all'entrata  nel  territorio comunitario di vegetali, prodotti 
vegetali  o altre voci che sono spostati da un punto all'altro in uno 
o  due  Paesi terzi passando attraverso il territorio della Comunita' 
nell'ambito   di   procedure   doganali   appropriate,   senza  alcun 
cambiamento del loro status doganale. 
 5.   Fatto   salvo   quanto   previsto   dall'articolo 7   rispetto 
all'allegato III  e  purche'  non  ci  sia  rischio  di diffusione di 
organismi   nocivi   nella   Comunita'   europea,   non   si  applica 
l'articolo 36,  comma 1,  all'entrata  nel  territorio comunitario di 
piccoli   quantitativi   di  vegetali,  prodotti  vegetali,  prodotti 
alimentari  o  alimenti per animali se riguardano vegetali o prodotti 
vegetali,  destinati ad essere usati dal proprietario o dal ricevente 
a  fini  non  industriali, ne' agricoli, ne' commerciali, o ad essere 
consumati durante il trasporto. 
 6.   L'articolo 36,   comma 1,   non  si  applica  all'entrata  nel 
territorio  comunitario  di vegetali, prodotti vegetali o altre voci, 
introdotti secondo le modalita' previste dal titolo X, per prove, per 
scopi scientifici nonche' per lavori di selezione varietale. 
 7.  Nel  caso  in  cui  non  vi  sia alcun rischio di diffusione di 
organismi  nocivi  nella Comunita' europea, il Servizio fitosanitario 
regionale   competente  puo',  in  deroga  all'articolo 36,  comma 1, 
autorizzare  l'importazione  di  vegetali,  prodotti vegetali o altre 
voci  che  sono coltivati, ottenuti o utilizzati nella immediata zona 
di  frontiera con un Paese terzo e sono introdotti nello Stato membro 
per  esservi  lavorati in luoghi vicini, situati nella stessa zona di 
frontiera. 
 8.  Nel  concedere  la  deroga  di  cui  al  comma 7,  il  Servizio 
fitosanitario  regionale  competente  per  territorio  ne  informa il 
Servizio fitosanitario nazionale, precisando il luogo e il nome della 
persona   che  procede  alla  lavorazione,  che  mette  questi  dati, 
regolarmente  aggiornati, a disposizione della Commissione europea. I 
vegetali, i prodotti vegetali o altre voci oggetto di deroga in forza 
del  comma 7  sono accompagnati da una documentazione che comprova il 
loro luogo di origine nel Paese terzo. 
 
                             Art. 39.  
                    Obblighi degli importatori  
 1. Le formalita' precisate all'articolo 37, comma 1,  le  ispezioni 
di cui all'articolo 38 e  i  controlli  relativi  al  rispetto  delle 
disposizioni dell'articolo 7, con  riguardo  all'allegato  III,  sono 
espletati, come precisato al comma 2, congiuntamente alle  formalita' 
necessarie  per  l'assoggettamento  al   regime   doganale   di   cui 
all'articolo 36. Esse sono espletate conformemente alle  disposizioni 
della convenzione internazionale  sull'armonizzazione  dei  controlli 
delle merci alle frontiere, in  particolare  dell'allegato  4,  quale 
approvata dal Regolamento (CEE) n. 1262/84 del Consiglio.  
 ((2. Gli importatori, o i loro  rappresentanti  in  dogana,  devono 
assicurare  che  per  le  spedizioni  costituite  da,  o  contenenti, 
vegetali, prodotti vegetali o altre voci, elencati  nell'allegato  V, 
parte B, nell'allegato XXI o da importare ai sensi del titolo X,  sia 
fatto riferimento alla composizione della spedizione  su  almeno  uno 
dei documenti necessari per l'assoggettamento al regime  doganale  di 
cui all'articolo 36, attraverso le seguenti informazioni:  
   a) riferimento al tipo di vegetali,  prodotti  vegetali  o  altre 
voci avvalendosi dei codici della "tariffa doganale  integrata  delle 
Comunita' europee (TARIC)";  
   b) dichiarazione "La presente  spedizione  contiene  prodotti  di 
rilevanza fitosanitaria", o qualsiasi altra dichiarazione equivalente 
concordata tra l'ufficio doganale del punto di entrata e il  Servizio 
fitosanitario competente per il punto di entrata;  
   c)  numero  di  riferimento   della   necessaria   documentazione 
fitosanitaria;  
   d) numero ufficiale di iscrizione  dell'importatore  al  Registro 
ufficiale dei produttori, ovvero il riferimento  agli  estremi  della 
lettera di autorizzazione di cui all'articolo 46.  
 3. Gli importatori o i loro rappresentanti in  dogana  devono  dare 
notifica preventiva, con congruo anticipo, all'Ufficio  doganale  del 
punto di entrata e al Servizio fitosanitario regionale competente per 
il punto di entrata dell'imminente arrivo delle spedizioni contenenti 
i prodotti di cui al comma 2 nonche' di qualsiasi vegetale,  prodotto 
vegetale ancorche' non compreso negli allegati.))  
 4. I  «controlli  documentali»,  i  «controlli  di  identita»  e  i 
«controlli   fitosanitari»   nonche'   la   verifica   del   rispetto 
dell'articolo  7,  con  riguardo  all'allegato  III,  devono   essere 
espletati dal Servizio  fitosanitario  regionale  competente  per  il 
punto di entrata unitamente alle formalita' doganali  necessarie  per 
l'assoggettamento al regime doganale di cui all'articolo  36,  presso 
il punto di entrata o in qualsiasi altro luogo limitrofo,  concordato 
con le autorita' doganali, diverso dal luogo di destinazione.  
 5.  I  Servizi  fitosanitari  regionali  competenti  provvedono  ad 
apporre sugli originali dei certificati o dei documenti  alternativi, 
esclusi  i  marchi,  a  seguito  dell'ispezione,  il  proprio  timbro 
contenente l'indicazione della denominazione  del  Servizio  e  della 
data di presentazione del documento.  
 6. Per le merci che viaggiano con mezzo aereo i controlli  previsti 
agli articoli 36, 37 e 38 possono essere effettuati presso uno  degli 
aeroporti elencati nell'allegato VIII, anche  nel  caso  non  sia  il 
primo punto  di  sbarco,  a  condizione  che  non  sussistano  rischi 
fitosanitari e siano trasportate sotto vincolo doganale.  
 
                             Art. 40.  
                 Misure ufficiali all'importazione  
 ((1. Se, a seguito delle ispezioni previste  dall'articolo  36  sui 
vegetali, prodotti vegetali ed altre voci elencati  nell'allegato  V, 
parte B, nell'allegato XXI o da importare ai  sensi  della  direttiva 
2008/61/CE, risulta che le condizioni stabilite dal presente  decreto 
sono soddisfatte, il Servizio fitosanitario competente per territorio 
ne autorizza l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana, 
rilasciando apposito nulla osta all'importazione o  al  transito,  da 
presentare all'autorita' doganale competente.))  
 2. Se la spedizione contiene  prodotti  elencati  nell'allegato  V, 
parte A, detto  nulla  osta  all'importazione  potra'  sostituire  il 
passaporto delle piante sino alla prima  destinazione  in  territorio 
italiano, in tal caso viene rilasciata copia con indicato  il  numero 
di registrazione al Registro ufficiale  dei  produttori  della  ditta 
importatrice e la dicitura «Sostituisce il passaporto delle piante».  
 3. Se si ritiene, in esito alle formalita'  previste  dall'articolo 
36, che  le  condizioni  stabilite  dal  presente  decreto  non  sono 
soddisfatte, ai vegetali, ai prodotti vegetali o alle altre voci,  si 
applicano, con oneri a carico degli importatori,  una  o  piu'  delle 
seguenti misure ufficiali:  
   a) il rifiuto dell'entrata nella Comunita' europea di tutti o  di 
una parte dei prodotti;  
   b) il trasporto verso una  destinazione  esterna  alla  Comunita' 
europea, conformemente ad appropriate procedure doganali  durante  il 
tragitto all'interno della Comunita' e sotto sorveglianza ufficiale;  
   c) rimozione dalla spedizione dei prodotti infetti o infestati;  
   d) la distruzione;  
   e) l'imposizione di un periodo di quarantena, finche'  non  siano 
disponibili i risultati degli esami o delle analisi ufficiali;  
   ((f)  eccezionalmente  e  soltanto  in  determinate  circostanze, 
trattamento  adeguato   secondo   metodi   approvati   dal   Servizio 
fitosanitario nazionale, se si  ritiene  che,  come  conseguenza  del 
trattamento, le condizioni siano rispettate e non sussiste il rischio 
di diffusione di organismi nocivi; la misura del trattamento adeguato 
puo' essere adottata anche rispetto ad organismi nocivi non  elencati 
nell'allegato I o nell'allegato II.))  
 ((4. Per i casi in cui si applica il comma 3, lettere a), b) e  c), 
i Servizi  fitosanitari  regionali  devono  annullare  i  certificati 
fitosanitari  o  i  certificati  fitosanitari  di  riesportazione  di 
origine,  e  qualsiasi  altro   documento   presentato   al   momento 
dell'introduzione  nel  loro  territorio  di  vegetali,  di  prodotti 
vegetali o di altre voci. All'atto dell'annullamento sul  certificato 
o sul documento  viene  apposto,  in  prima  pagina  e  in  posizione 
visibile, un timbro triangolare  di  colore  rosso  con  la  dicitura 
"certificato annullato" o "documento annullato" nonche' l'indicazione 
del Servizio fitosanitario e la data  del  rifiuto,  dell'inizio  del 
trasporto verso una destinazione esterna alla Comunita' europea o del 
ritiro. La dicitura deve figurare in stampatello in almeno una  delle 
lingue ufficiali della Comunita' europea.))  
 5. I Servizi fitosanitari regionali comunicano i casi in cui  siano 
stati  intercettati  vegetali,  prodotti  vegetali   o   altre   voci 
provenienti da un Paese terzo non conformi ai requisiti  fitosanitari 
prescritti, nonche' dei motivi di tale intercettazione e delle misure 
adottate  nei  confronti  della  spedizione  intercettata,   mediante 
apposito modello conforme all'allegato XIV, al Servizio fitosanitario 
centrale al piu' presto in modo che il Servizio per la protezione dei 
vegetali interessato e, se del caso, anche  la  Commissione  europea, 
possano esaminare il caso, in  particolare  per  prendere  le  misure 
necessarie ad evitare che si verifichino in futuro casi analoghi. 
 
                             Art. 41.  
              Rischio fitosanitario all'importazione  
 ((1. Se, dai controlli effettuati su partite di vegetali,  prodotti 
vegetali o altre voci provenienti da Paesi terzi, si ritiene che essi 
possano  costituire  un  rischio  imminente  di  introduzione  o   di 
diffusione di organismi nocivi elencati negli allegati I e  II  o  di 
organismi nocivi non elencati in detti allegati, ma di  cui  sino  al 
momento  dell'importazione  non  e'  riscontrata  la  diffusione  sul 
territorio  della  Repubblica  italiana,  il  Servizio  fitosanitario 
regionale competente adotta immediatamente le misure che  si  rendono 
necessarie e ne  informa  sollecitamente  il  Servizio  fitosanitario 
centrale.))  
 2. Le misure di cui al comma 1 si applicano anche alla introduzione 
di organismi vivi isolati,  non  elencati  negli  allegati  I  e  II, 
originari di Paesi terzi.  
 3. I controlli di identita'  e  i  controlli  fitosanitari  possono 
essere  effettuati  con  frequenza  ridotta  nelle  ipotesi  di   cui 
all'allegato XVIII.  
                             Art. 42.  
                         Punti di entrata  
 1.  I  vegetali,  prodotti   vegetali   e   altre   voci   indicati 
nell'allegato V parte B, e nell'allegato XXI, provenienti  dai  Paesi 
terzi,  anche  se  contenuti  nei  pacchi  postali,  possono   essere 
introdotti nel territorio della Repubblica italiana solo attraverso i 
punti di entrata elencati nell'allegato VIII  del  presente  decreto, 
ove devono essere effettuati i controlli previsti agli  articoli  36, 
37 e 38.  
 ((1-bis. L'elenco dei punti di entrata di cui all'allegato VIII  e' 
modificato  con  decreto  del  Ministro  delle   politiche   agricole 
alimentari  e  forestali,  previo  parere   del   Comitato   di   cui 
all'articolo 52, su richiesta del  Servizio  fitosanitario  regionale 
competente o quando vengono meno i  requisiti  di  cui  al  comma  2, 
sentita l'Agenzia delle dogane.  
 1-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari 
e forestali, previo parere del Comitato di  cui  all'articolo  52,  i 
controlli di cui agli articoli 36, 37 e 38 possono essere  effettuati 
in luoghi diversi dal primo  punto  di  entrata,  conformemente  alle 
norme della direttiva 2004/103/CE, previa emissione di apposito nulla 
osta al transito.))  
 2.  Gli  enti  gestori  dei  punti  di  entrata  devono  mettere  a 
disposizione  del  Servizio  fitosanitario  competente  le  strutture 
idonee all'espletamento delle loro attivita', comprese quelle per  la 
conservazione, il deposito in quarantena del materiale  sottoposto  a 
controllo e, se  necessario,  per  la  distruzione  (o  altro  idoneo 
trattamento) dell'intera spedizione intercettata o di parte di  essa, 
pena l'esclusione dall'elenco di cui al precedente comma 1.  
 3.  L'elenco  dei  punti  di  entrata  e   relative   modifiche   o 
aggiornamenti viene trasmesso dal Servizio fitosanitario centrale  al 
Segretariato della C.I.P.V. della F.A.O.  
 ((3-bis. Presso tutti i punti d'entrata, i  predetti  enti  gestori 
devono mettere a disposizione adeguati spazi informativi a  mezzo  di 
apposita bacheca per la divulgazione delle norme fitosanitarie.))  
 
Titolo IX 
ESPORTAZIONE 
                             Art. 43. 
                   Ispezioni per l'esportazione 
 1.   Gli  ispettori  fitosanitari  provvedono  alle  ispezioni  dei 
vegetali, prodotti vegetali ed altre voci, destinate all'esportazione 
verso  i  Paesi  terzi  rilasciando  un  «certificato  fitosanitario» 
conformemente alle esigenze della normativa dei Paesi destinatari. 
 2.  In  caso  di  rispedizione  viene  rilasciato  un  «certificato 
fitosanitario  di  riesportazione»,  se la regolamentazione del Paese 
terzo importatore lo esige. 
 3.  Se  i  certificati fitosanitari non vengono utilizzati entro 14 
giorni  dalla  data  del  rilascio,  detti  certificati devono essere 
restituiti al Servizio fitosanitario regionale che li ha emessi. 
 
                             Art. 44.  
                     Certificati fitosanitari  
 1. I «certificati fitosanitari» e i  «certificati  fitosanitari  di 
riesportazione»  rilasciati  dai   servizi   fitosanitari   regionali 
competenti per territorio conformemente alle norme della  Convenzione 
Internazionale per la  Protezione  delle  Piante,  sono  conformi  al 
modello standard di cui all'allegato VII.  
 2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafi 6 e  7  del 
Regolamento (CE) 1808/2001 della Commissione del  30  agosto  2001  e 
successive attuazioni e modificazioni ed ai  sensi  dell'articolo  8, 
comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, con proprio decreto  il 
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con 
il Ministro delle politiche agricole e forestali e  con  il  Ministro 
delle  attivita'  produttive,  previa  intesa   con   la   Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province 
autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce le procedure di  rilascio 
dei certificati fitosanitari da rilasciare in luogo di una licenza di 
esportazione per le piante riprodotte  artificialmente  delle  specie 
iscritte negli allegati B e C del Regolamento (CE)  n.  338/97  e  di 
ibridi riprodotti artificialmente da specie  non  annotate,  iscritte 
nell'allegato A del medesimo regolamento, e le modalita' di controllo 
doganale.  
 3. E'  consentito  il  rilascio  dei  certificati  fitosanitari  di 
riesportazione o, se del caso, di esportazione,  per  i  vegetali,  i 
prodotti vegetali e altre voci destinati  a  Paesi  terzi,  anche  se 
doganalmente risultano «allo Stato estero».  
 ((3-bis. Nel "Porto franco" di Trieste si consente il rilascio  dei 
certificati di riesportazione per i vegetali e  i  prodotti  vegetali 
destinati solo a Paesi  terzi  e  sempre  che  questi  non  sollevino 
eccezioni, con le indicazioni relative al Paese  di  origine  e  allo 
stato di transito della merce, in conformita' a quanto  previsto  dal 
dettato dell'articolo 4 del decreto  19  gennaio  1955,  n.  29,  del 
Commissariato Generale del Governo  italiano  per  il  territorio  di 
Trieste.))  
 
Titolo X 
INTRODUZIONE E TRASFERIMENTO DI MATERIALE PER PROVE O SCOPISCIENTIFICI E PER LAVORI DI SELEZIONE VARIETALE. 
                             Art. 45.  
                    Richiesta di autorizzazione  
 ((1.  L'introduzione  o  il  trasferimento  nel  territorio   della 
Repubblica italiana, per prove o scopi scientifici e  per  lavori  di 
selezione varietale, di  seguito  denominate  "le  attivita'",  degli 
organismi nocivi, di vegetali, dei prodotti vegetali o di altre voci, 
di cui agli allegati I, II, III, IV e organismi di  cui  all'articolo 
7-bis, di seguito denominati "il materiale", e'  subordinata  ad  una 
specifica  autorizzazione  rilasciata  dal   Servizio   fitosanitario 
centrale,  sentito   il   Servizio   fitosanitario   competente   per 
territorio, a seguito di apposita  richiesta  in  cui  devono  essere 
specificati:  
   a)  il  nome  e  l'indirizzo  della  persona  responsabile  delle 
attivita';  
   b) il nome o i nomi scientifici del materiale,  nonche',  se  del 
caso, quello degli organismi nocivi;  
   c) il tipo di materiale;  
   d) la quantita' di materiale;  
   e) il luogo  d'origine  del  materiale  e  la  provenienza  dello 
stesso;  
   f) la durata, la natura e gli obiettivi delle attivita' previste, 
con almeno il riassunto dei lavori e la specifica delle prove o degli 
scopi scientifici o dei lavori di selezione varietale;  
   g) l'indirizzo e la descrizione del luogo o dei luoghi  specifici 
di quarantena e, se del caso, di esame;  
   h) eventualmente,  il  luogo  del  primo  deposito  o  del  primo 
impianto, secondo i casi, dopo l'emissione ufficiale del materiale;  
   i) il  metodo  previsto  di  distruzione  o  di  trattamento  del 
materiale al termine delle attivita' autorizzate, se del caso;  
   l) il punto previsto di entrata nel  territorio  comunitario  del 
materiale proveniente da Paesi terzi.))  
 
                             Art. 46.  
                          Autorizzazione  
 1. Il  Servizio  fitosanitario  centrale,  approvate  le  attivita' 
indicate all'articolo 45 conformemente alle  condizioni  generali  di 
cui  all'allegato  XV,  puo'  revocare  l'approvazione  in  qualsiasi 
momento qualora si accerti, su indicazione dei  Servizi  fitosanitari 
regionali, che detta conformita' e' venuta meno.  
 2. Il materiale autorizzato deve essere in ogni  caso  scortato  da 
una  «lettera  di  autorizzazione»,  conforme  al  modello   di   cui 
all'allegato XVI.  
 ((3. Se si tratta di materiale proveniente dalla Comunita' europea, 
il cui luogo di origine si trovi in un altro stato membro, la lettera 
di autorizzazione che scorta il materiale deve  essere  ufficialmente 
vistata dallo stato membro di provenienza ai fini  del  trasferimento 
del materiale in condizioni di quarantena. Per i  vegetali,  prodotti 
vegetali e altre voci elencati nella  parte  A  dell'allegato  V,  il 
materiale deve essere inoltre scortato da un passaporto delle  piante 
emesso conformemente all'articolo 25, e successivi, in base all'esame 
effettuato per accertare la rispondenza alle condizioni del  presente 
decreto, diverse da  quelle  concernenti  l'organismo  nocivo  o  gli 
organismi nocivi per cui sono state approvate le attivita'  ai  sensi 
del comma  1;  il  passaporto  deve  recare  la  dicitura  "Materiale 
trasferito a norma della direttiva 2008/61/CE".))  
 4. Se l'indirizzo del luogo o dei luoghi specifici di quarantena e' 
ubicato in un altro Stato membro, il Servizio fitosanitario regionale 
competente per territorio autorizza l'uso del passaporto delle piante 
esclusivamente in base alle informazioni  concernenti  l'approvazione 
di cui al comma 1, trasmesse ufficialmente  dallo  Stato  membro  cui 
compete l'approvazione delle attivita', sempreche' sia assicurato  il 
rispetto delle condizioni di quarantena durante il trasferimento  del 
materiale.  
 ((5. Se si tratta di materiale introdotto da  un  Paese  terzo,  il 
Servizio  fitosanitario  centrale,  accertato  che  la   lettera   di 
autorizzazione sia stata  rilasciata  in  base  a  prove  documentali 
adeguate per  quanto  concerne  il  luogo  d'origine  del  materiale, 
trasmette copia di detta lettera al Servizio fitosanitario  regionale 
competente. Per i vegetali, prodotti vegetali e altre  voci  elencati 
nell'allegato V, parte B, il materiale deve inoltre essere  scortato, 
ove previsto, da un certificato fitosanitario rilasciato nel Paese di 
origine emesso conformemente alle condizioni  del  presente  decreto, 
diverse da quelle concernenti  l'organismo  nocivo  o  gli  organismi 
nocivi per cui sono state approvate le attivita' ai sensi  del  comma 
1;   il   certificato   deve   recare,   alla   voce   "dichiarazione 
supplementare", la  dicitura:  "Materiale  importato  a  norma  della 
direttiva 2008/61/CE" e deve specificare, se  del  caso,  l'organismo 
nocivo o gli organismi nocivi di cui trattasi.))  
 
                             Art. 47.  
                 Controlli ufficiali di quarantena  
 1. I Servizi fitosanitari regionali verificano che il materiale sia 
conservato in condizioni di quarantena durante  l'introduzione  o  il 
trasferimento di cui trattasi  e  venga  trasportato  direttamente  e 
immediatamente nel luogo o nei luoghi indicati nella domanda.  
 ((1-bis. I Servizi fitosanitari regionali competenti per  punto  di 
entrata trasmettono tempestivamente copia  del  relativo  nulla  osta 
all'importazione al servizio fitosanitario competente per il luogo di 
destinazione del materiale.))  
 2. Il Servizio fitosanitario regionale  competente  per  territorio 
sorveglia le attivita' approvate e vigila affinche' durante  l'intero 
loro svolgimento, siano costantemente  rispettate  le  condizioni  di 
quarantena  e  le  condizioni  generali  fissate  nell'allegato   XV, 
procedendo all'esame periodico dei locali e delle attivita'.  
 ((3. Per i vegetali, prodotti vegetali e altre  voci  destinati  ad 
essere svincolati dopo la quarantena, lo  "svincolo  ufficiale"  deve 
essere approvato dal Servizio fitosanitario  regionale.  Prima  dello 
svincolo ufficiale i vegetali, prodotti  vegetali  e  altri  prodotti 
devono essere stati sottoposti a  misure  di  quarantena  nonche'  ad 
analisi, e devono essere  risultati  esenti  da  qualsiasi  organismo 
nocivo, salvo che trattasi di organismo notoriamente  presente  nella 
Comunita' europea e non elencato nel presente decreto.  
 4. La vigilanza sul rispetto delle condizioni  di  quarantena  e  i 
controlli di cui al comma 3 sono effettuati dal personale dei Servizi 
fitosanitari regionali o da altri organismi ufficialmente  incaricati 
dai  Servizi  fitosanitari  regionali  competenti,  a   spese   degli 
interessati,  conformemente  alle  disposizioni  dell'allegato   XVII 
concernenti  i  vegetali,  i  prodotti  vegetali  e  altre  voci  ivi 
specificati.  
 5. I vegetali, prodotti vegetali e altre voci che nel  corso  delle 
misure suddette  non  sono  risultati  esenti  da  organismi  nocivi, 
secondo quanto indicato al comma 3 del presente articolo, e  tutti  i 
vegetali, prodotti vegetali e altre voci con i  quali  sono  stati  a 
contatto o  che  possono  essere  stati  contaminati,  devono  essere 
distrutti oppure sottoposti ad un trattamento idoneo o  a  misure  di 
quarantena, su indicazione del Servizio fitosanitario regionale, allo 
scopo di eradicare gli organismi nocivi corrispondenti.))  
 6. Per ogni altro materiale,  compresi  gli  organismi  nocivi,  al 
termine  delle  attivita'  approvate,  e  per  tutto   il   materiale 
rivelatosi  contaminato  nel  corso  delle  attivita',  il   Servizio 
fitosanitario regionale provvede affinche':  
   ((a) il materiale, nonche' gli  organismi  nocivi  e  l'eventuale 
materiale contaminato, e tutti i  vegetali,  i  prodotti  vegetali  o 
altre voci con i quali e' stato a contatto o che possono essere stati 
contaminati, devono essere distrutti, sterilizzati  o  sottoposti  al 
trattamento prescritto dal Servizio fitosanitario regionale;))  
   b) i locali e gli impianti in cui si  sono  svolte  le  attivita' 
vengono sterilizzati o puliti, secondo il caso, nel  modo  prescritto 
dal Servizio fitosanitario regionale.  
 7.  La  persona  responsabile  delle  attivita'   deve   comunicare 
immediatamente al Servizio  fitosanitario  regionale  competente  per 
territorio qualsiasi caso di contaminazione del materiale ad opera di 
organismi nocivi elencati nel  presente  decreto  e  la  presenza  di 
qualsiasi altro organismo nocivo che venga giudicato un  rischio  per 
la Comunita' dal Servizio stesso e  che  sia  stato  individuato  nel 
corso  delle  attivita',  nonche'   qualsiasi   caso   di   emissione 
nell'ambiente degli organismi stessi.  
 ((8. I Servizi fitosanitari regionali  provvedono  affinche'  siano 
prese le opportune misure di quarantena, comprese le analisi, per  le 
attivita' in cui si utilizzano vegetali, prodotti  vegetali  e  altre 
voci elencati nell'allegato III e non compresi nella parte A, sezioni 
I, II, III e IV dell'allegato XVII del presente decreto. Le misure di 
quarantena  devono  essere  comunicate  al   Servizio   fitosanitario 
centrale.  
 9. Entro  il  31  luglio  di  ogni  anno,  i  Servizi  fitosanitari 
regionali trasmettono al  Servizio  fitosanitario  centrale,  per  il 
precedente periodo di un anno conclusosi il 30 giugno, un elenco  con 
indicazioni quantitative dei trasferimenti di materiali autorizzati e 
dei casi di contaminazione di detto materiale ad opera  di  organismi 
nocivi confermati per lo stesso periodo nel  corso  delle  misure  di 
quarantena e degli esami eseguiti ai  sensi  dell'allegato  XVII,  ai 
fini della loro trasmissione alla Commissione  e  agli  Stati  membri 
entro il primo settembre.))  
 ((9-bis. I casi di contaminazione eventualmente individuati  devono 
essere   comunicati   immediatamente   al   Servizio    fitosanitario 
centrale.))  
Titolo XI 
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO NAZIONALE 
                             Art. 48. 
                 Servizio fitosanitario nazionale 
 1.  Ai  fini  del raggiungimento degli obiettivi di cui al presente 
decreto  opera,  senza  oneri  aggiuntivi per la finanza pubblica, il 
Servizio    fitosanitario   nazionale,   gia'   istituito   a   norma 
dell'articolo 2  del  decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 536, 
costituito   dal   Servizio  fitosanitario  centrale  e  dai  Servizi 
fitosanitari  regionali per le regioni a statuto ordinario o speciale 
e dai Servizi fitosanitari delle province autonome per le province di 
Trento   e  Bolzano,  di  seguito  denominati  «Servizi  fitosanitari 
regionali». 
                            Art. 48-bis  
      (( (Personale del Servizio fitosanitario regionale). ))  
 
 ((1. Per armonizzare sul territorio nazionale i controlli derivanti 
dall'applicazione del presente decreto  ed  adempiere  agli  obblighi 
derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale ed internazionale in 
materia fitosanitaria, il Servizio fitosanitario regionale e'  dotato 
di personale e mezzi secondo i parametri  di  cui  all'allegato  XXII 
"Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni  sulla  dotazione  minima 
del personale del Servizio fitosanitario nazionale".  
 2. I parametri di  cui  all'allegato  XXII  saranno  rideterminati, 
almeno ogni due  anni,  con  decreto  del  Ministro  delle  politiche 
agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro  per  la 
pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione,  d'intesa  con  la 
Conferenza Stato-Regioni.  
 3. La dotazione di personale  determinata  dall'Intesa  sancita  in 
Conferenza Stato-Regioni costituisce dotazione minima  del  personale 
del Servizio fitosanitario regionale.  
 4. L'assunzione di personale ispettivo e di supporto tecnico di cui 
al presente articolo avviene nei limiti delle  facolta'  assunzionali 
previste per le regioni dalla vigente normativa in materia.)) 
 
                             Art. 49.  
                  Servizio fitosanitario centrale  
 1. Il Servizio fitosanitario centrale, opera  presso  il  Ministero 
delle politiche agricole e forestali e rappresenta l'autorita'  unica 
di coordinamento e  di  contatto  per  le  materie  disciplinate  dal 
presente decreto.  
 2. Al Servizio fitosanitario centrale compete:  
   a) la cura dei rapporti con i competenti uffici della Commissione 
dell'Unione europea, con il Comitato fitosanitario permanente di  cui 
all'articolo 18 della  direttiva  2000/29/CE,  con  i  corrispondenti 
Servizi fitosanitari dei Paesi membri, con le Organizzazioni  per  la 
protezione dei vegetali degli altri Paesi  e  con  le  Organizzazioni 
internazionali operanti nel settore fitosanitario;  
   b)  l'indicazione  di   esperti   che   possono   ((rappresentare 
l'Italia)) presso i  Comitati  ed  i  gruppi  di  lavoro  riguardanti 
materie  fitosanitarie  istituiti  dalla  U.E.  o  da  Organizzazioni 
internazionali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52;  
   ((c) la determinazione degli standard tecnici e  delle  procedure 
di  controllo,  anche  in  applicazione   degli   standard   prodotti 
dall'European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO), 
cui debbono attenersi i Servizi fitosanitari regionali, previo parere 
del Comitato di cui all'articolo 52;))  
   ((c-bis)  la  definizione  del  Piano  nazionale  dei   controlli 
fitosanitari, cui debbono attenersi i Servizi fitosanitari regionali, 
previo parere del Comitato di cui all'articolo 52;))  
   d) la determinazione dei requisiti di  professionalita'  e  della 
dotazione minima delle attrezzature occorrenti, in funzione del  tipo 
di attivita' e per ogni categoria di richiedente l'autorizzazione  di 
cui all'articolo 19, previo parere del Comitato di  cui  all'articolo 
52;  
   e)   il   coordinamento,   l'armonizzazione   e   la    vigilanza 
sull'applicazione del presente decreto nel territorio nazionale;  
   f) la predisposizione dei provvedimenti relativi agli  interventi 
obbligatori  di  cui  al  presente  decreto  e  la  effettuazione  di 
controlli  nell'esercizio  del  potere  sostitutivo  conseguenti   ad 
inadempienze;  
   g) la tenuta dei registri nazionali  derivanti  dall'applicazione 
del presente decreto e la definizione delle modalita' di trasmissione 
dei relativi dati da parte dei Servizi fitosanitari regionali;  
   h)  la  redazione  delle  bozze  dei  provvedimenti  relativi  al 
recepimento di norme comunitarie  in  materia  fitosanitaria,  previo 
parere del Comitato di cui all'articolo 52;  
   i)  la  determinazione  delle  linee  generali  di   salvaguardia 
fitosanitaria nazionale, compresa la  formulazione  di  programmi  di 
emergenza  e   la   predisposizione   di   provvedimenti   di   lotta 
fitosanitaria  obbligatoria,  su  proposta  del   Comitato   di   cui 
all'articolo 52;  
   ((i-bis) la determinazione di linee generali e buone pratiche  in 
materia  fitosanitaria  per  l'attuazione   delle   misure   relative 
all'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari;))  
   l) la raccolta di dati relativi alla presenza ed alla  diffusione 
sul territorio  nazionale  di  organismi  nocivi  ai  vegetali  e  ai 
prodotti vegetali, la predisposizione di una relazione annuale  e  la 
relativa divulgazione;  
   m) la raccolta e la divulgazione  delle  normative  fitosanitarie 
dei Paesi terzi nonche' delle informazioni  tecniche  provenienti  da 
organizzazioni comunitarie ed internazionali;  
   n)  la  definizione  delle  caratteristiche  delle   tessere   di 
riconoscimento degli Ispettori, previo parere  del  Comitato  di  cui 
all'articolo 52;  
   ((o)  le  comunicazioni  ufficiali  alla  FAO,  all'European  and 
Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO), alla  Commissione 
e agli altri Stati  membri,  relative  allo  status  degli  organismi 
nocivi da quarantena o di recente introduzione, come  previsto  dalla 
Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali.))  
 3. Qualora il Comitato  di  cui  all'articolo  52  ritenga  che  un 
Servizio fitosanitario regionale non applichi le norme di  profilassi 
internazionale previste dal presente decreto e  cio'  comporti  gravi 
rischi  fitosanitari  all'economia  agricola  nazionale  il  Servizio 
fitosanitario centrale:  
   a)  provvede   a   richiamare   ufficialmente   l'Amministrazione 
competente al rispetto  della  normativa,  fissando  un  termine  per 
l'adeguamento alla stessa;  
   b) nel caso alla scadenza dei termini stabiliti si  riscontri  il 
protrarsi dell'inadempienza predispone gli atti per l'attuazione  del 
potere  sostitutivo,  che  verranno  adottati  dal   Ministro   delle 
politiche agricole e forestali con proprio decreto.  
 
                             Art. 50.  
                  Servizi fitosanitari regionali  
 1. Ogni Servizio  fitosanitario  regionale  nello  svolgimento  dei 
compiti affidati dal presente decreto in particolare cura l'esercizio 
delle seguenti competenze:  
   a) l'applicazione sul territorio  delle  direttive  fitosanitarie 
recepite  nell'ordinamento  nazionale   e   delle   altre   normative 
espressamente loro affidate;  
   b)  il  rilascio  delle  autorizzazioni  previste  dal   presente 
decreto;  
   c)  il  controllo  e   la   vigilanza   ufficiale   sullo   stato 
fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei,  nonche'  dei  loro 
prodotti    nelle    fasi    di    produzione,    conservazione     e 
commercializzazione, al fine di verificare la presenza  di  organismi 
nocivi,  anche  attraverso  l'esecuzione  di  analisi   fitosanitarie 
specialistiche;  
   d) l'accertamento delle  violazioni  alle  normative  in  materia 
fitosanitaria e di altre normative espressamente loro affidate;  
   e) l'attivita' relativa alla certificazione fitosanitaria  per  i 
vegetali e prodotti vegetali destinati all'esportazione  verso  Paesi 
terzi;  
   f) l'effettuazione dei controlli ((documentali)),  d'identita'  e 
fitosanitari  ai  vegetali,  prodotti  vegetali  ed  altri  materiali 
regolamentati provenienti da Paesi terzi;  
   g) la prescrizione, sul  territorio  di  propria  competenza,  di 
tutte le  misure  ufficiali  ritenute  necessarie,  ivi  compresa  la 
distruzione di vegetali e prodotti vegetali  ritenuti  contaminati  o 
sospetti tali, nonche' dei materiali  di  imballaggio,  recipienti  o 
quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai 
vegetali, in applicazione delle normative vigenti;  
   h)  il   controllo   o   la   vigilanza   sull'applicazione   dei 
provvedimenti di lotta obbligatoria;  
   i) l'istituzione di zone caratterizzate da uno  specifico  status 
fitosanitario e la prescrizione per tali  zone  di  tutte  le  misure 
fitosanitarie ritenute idonee a preve-nire la diffusione di organismi 
nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l'estirpazione  delle 
piante ospiti di detti organismi;  
   l) la  messa  a  punto,  la  definizione  e  la  divulgazione  di 
strategie di profilassi e di difesa fitosanitaria;  
   ((   l-bis)   l'effettuazione   di   attivita'   di   studio    e 
sperimentazione   nel   settore   fitosanitario,   con    particolare 
riferimento ai metodi innovativi di  difesa  dalle  avversita'  delle 
piante che siano rispettosi dell'ambiente, dell'operatore agricolo  e 
del consumatore, e la loro definizione e divulgazione;  
   l-ter) l'elaborazione di disciplinari  di  difesa  integrata,  al 
fine di  migliorare  lo  stato  fitosanitario  e  la  qualita'  delle 
produzioni vegetali e la concessione di deroghe alle disposizioni  in 
essi contenute;  
   l-quater)  l'elaborazione  di   misure   specifiche   di   difesa 
fitosanitaria  integrata,  previste  dalla  direttiva   CE   128/2009 
sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, per la gestione delle 
specie nocive;))  
   m) la raccolta e la divulgazione di dati relativi alla presenza e 
alla diffusione  di  organismi  nocivi  ai  vegetali  e  ai  prodotti 
vegetali, anche attraverso l'effettuazione di indagini sistematiche;  
   n) la comunicazione  al  Servizio  fitosanitario  centrale  della 
presenza di organismi nocivi, regolamentati  o  non,  precedentemente 
non presenti nel territorio di propria competenza;  
   o) il supporto  tecnico-specialistico  in  materia  fitosanitaria 
agli enti pubblici;  
   p)  la  predisposizione  di  relazioni  periodiche  sullo   stato 
fitosanitario del territorio di competenza o su  singole  colture  da 
inviare al Servizio  fitosanitario  centrale  secondo  i  termini  da 
questo fissati;  
   q) la tenuta dei registri previsti dal presente decreto;  
   r) l'aggiornamento degli Ispettori fitosanitari.  
   ((2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, i  Servizi 
fitosanitari regionali  possono  avvalersi  unicamente  di  personale 
qualificato di cui all'articolo 34.))  
   ((2-bis. E' fatto obbligo alle Regioni e alle  Province  autonome 
comunicare al  Servizio  fitosanitario  centrale  le  Strutture  e  i 
Responsabili  regionali  individuati  per  le  finalita'  di  cui  al 
presente decreto. Ogni  ulteriore  modifica  deve  essere  comunicata 
entro e non oltre 60 giorni dall'avvenimento.))  
 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2012, N. 84))
 
                             Art. 51.  
Requisiti minimi dei Servizi fitosanitari competenti per i  punti  di 
                              entrata  
 1. I Servizi fitosanitari regionali, per l'esecuzione di  controlli 
fitosanitari  sui  vegetali,  prodotti  vegetali  ed  altre  voci  in 
provenienza da Paesi terzi presso  i  posti  d'ispezione  diversi  da 
quelli del luogo di destinazione, devono garantire:  
   a) la  competenza  tecnica,  in  particolare  per  la  ricerca  e 
l'identificazione degli organismi nocivi;  
   ((b)  la  presenza  di  adeguate  attrezzature  amministrative  e 
ispettive, nonche' degli impianti, attrezzature e apparecchiature  di 
analisi specificate all'allegato XIX.))  
 
                             Art. 52.  
                 Comitato fitosanitario nazionale  
 1. Presso il Servizio fitosanitario centrale  e'  istituito,  senza 
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, il  Comitato  fitosanitario 
nazionale, di seguito denominato Comitato, composto:  
   a) dal Responsabile del Servizio  fitosanitario  centrale  o  suo 
delegato, con funzioni di Presidente;  
   b) dai Responsabili dei Servizi  fitosanitari  regionali  o  loro 
delegati;  
   c) da un funzionario del  Servizio  fitosanitario  centrale,  con 
funzioni di segretario.  
 ((2. Il Comitato ha compiti tecnici consultivi  e  propositivi  per 
tutto quello che concerne l'applicazione del presente decreto.))  
 ((2-bis. Al Comitato altresi' compete:  
   a) l'elaborazione delle linee guida per i programmi di formazione 
ed aggiornamento degli Ispettori fitosanitari;  
   b) la valutazione dell'applicazione della normativa fitosanitaria 
a livello nazionale;  
   c) la definizione delle misure di  emergenza  per  gli  organismi 
nocivi ritenuti di particolare rilevanza fitosanitaria.))  
 3. Ai componenti del Comitato non spetta alcun gettone di  presenza 
o  altro  emolumento  a  qualsiasi  titolo   derivante   dalla   loro 
partecipazione al Comitato ed ai relativi lavori.  
 
 
                             Art. 53. 
                   Cooperazione fra i laboratori 
 
 1.  I  laboratori per le analisi e le consulenze specialistiche per 
la  determinazione degli organismi nocivi contemplati dalle normative 
di competenza dei Servizi fitosanitari regionali cooperano al fine di 
formare una rete nazionale. 
 2.  I  laboratori  dei  Servizi  fitosanitari regionali, nonche' le 
strutture  laboratoristiche  pubbliche  operanti  nel  settore  della 
ricerca   e   della  sperimentazione  agraria,  che  si  impegnano  a 
collaborare  con  il  Servizio  fitosanitario nazionale sulla base di 
specifici  protocolli  di intesa o convenzioni fanno parte della rete 
nazionale di laboratori. 
 3.   La   responsabilita'   tecnica   dei  laboratori  dei  Servizi 
fitosanitari regionali deve essere affidata ad Ispettori fitosanitari 
o altri tecnici abilitati. 
 4.  I  laboratori  afferenti alla rete nazionale debbono soddisfare 
gli  standard  tecnici  stabiliti  conformemente  a  quanto  previsto 
dall'articolo 49, comma 2, lettera c). 
 5. La rete nazionale di laboratori e' sottoposta al coordinamento e 
alla valutazione del Comitato. 
 6. I Servizi fitosanitari regionali, sotto la responsabilita' delle 
proprie  strutture  tecnico-laboratoristiche,  possono avvalersi, per 
limitati  periodi  e  per  particolari  esigenze,  di  laboratori non 
facenti parte della rete, previo il parere del Comitato. ((Le analisi 
possono  essere  affidate  a  tali  laboratori solo qualora i Servizi 
fitosanitari    regionali   garantiscano,   per   tutta   la   durata 
dell'incarico,  che la persona giuridica a cui affidano le analisi di 
laboratorio  possa  assicurare  l'imparzialita',  la  qualita'  e  la 
protezione  delle  informazioni  riservate  e  che  non  esiste alcun 
conflitto  d'interessi tra l'esercizio dei compiti ad essa affidati e 
le sue altre attivita'.)) 
 7.  Il  Servizio  fitosanitario  centrale,  sentito  il  parere del 
Comitato,  puo'  individuare  uno  o piu' laboratori della rete quali 
unita'  di  riferimento  e  di coordinamento per la rete nazionale di 
laboratori, ciascuno per il proprio settore di competenza. 
 8.  Il  Servizio  fitosanitario  centrale ed i Servizi fitosanitari 
regionali  possono  avvalersi  della  collaborazione  degli  Istituti 
appartenenti al Consiglio per la Ricerca per l'Agricoltura, istituito 
con  decreto  legislativo  29  ottobre  1999, n. 454, e di ogni altra 
istituzione   scientifica   impegnata   nel  campo  della  protezione 
fitosanitaria.   I  laboratori  delle  suddette  strutture  pubbliche 
possono  stipulare  protocolli  di  intesa  o convenzioni a norma del 
comma 2. 
Titolo XII 
SANZIONI AMMINISTRATIVE E NORME FINANZIARIE 
                             Art. 54.  
                      Sanzioni amministrative  
 1. Salvo che il fatto costituisca reato, per  le  violazioni  delle 
disposizioni di cui al presente decreto,  si  applicano  le  sanzioni 
amministrative di cui al presente articolo.  
 ((2. Chiunque introduce nel territorio italiano  organismi  nocivi, 
dei vegetali, dei prodotti vegetali od altre voci in  violazione  dei 
divieti di cui agli articoli 5,  6,  7  e  7-bis  e'  punito  con  la 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000,00 euro a 
30.000,00 euro.  
 3. Chiunque non rispetta  i  divieti  di  diffusione,  commercio  e 
detenzione di organismi nocivi, dei vegetali, dei  prodotti  vegetali 
od altre voci di cui agli articoli 5, 6, 7 e 7-bis e' punito  con  la 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 
6.000,00 euro.))  
 ((3-bis.  Chiunque  non  consente  agli  incaricati  del   Servizio 
fitosanitario  l'effettuazione  dei  controlli  in   attuazione   del 
presente  decreto  e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa  del 
pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro.))  
 ((4. Chiunque esercita attivita'  di  produzione  e  commercio  dei 
vegetali, prodotti vegetali ed altre voci disciplinati  dal  presente 
decreto in assenza  o  sospensione  delle  autorizzazioni  prescritte 
dagli articoli 19, 20 e 26 nonche' dalle normative nazionali  emanate 
in applicazione del presente  decreto,  e'  punito  con  la  sanzione 
amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da  2.500,00  euro  a 
15.000,00 euro.))  
 5. Chiunque non ottempera agli  obblighi  di  cui  all'articolo  8, 
comma 1 e non rispetti i divieti di cui all'articolo 9, commi 1 e  2, 
e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma 
da euro 250,00 ad euro 1.500,00.  
 6. Chiunque, in possesso dell'autorizzazione  di  cui  all'articolo 
19, dichiara di propria produzione vegetali  prodotti  da  terzi,  e' 
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da 
euro 500,00 ad euro 3.000,00.  
 ((7. Chiunque acquista, al fine di porre in commercio al pubblico o 
per finalita' diverse dall'uso personale, vegetali, prodotti vegetali 
od altre  voci  ed  omette  di  conservare  per  almeno  un  anno,  i 
passaporti delle piante  e  di  iscriverne  gli  estremi  nei  propri 
registri, e' punito con la sanzione amministrativa del  pagamento  di 
una somma da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro.))  
 8. Chiunque acquista vegetali, prodotti vegetali od altre voci,  al 
fine di commercializzarli all'ingrosso ed  omette  di  iscrivere  gli 
estremi dei loro passaporti nei propri  registri  e'  punito  con  la 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro  2.000,00 
ad euro 12.000,00.  
 ((9. Chiunque, in possesso dell'autorizzazione di cui  all'articolo 
19,  non  consente  l'accesso  nell'azienda  da  parte  dei  soggetti 
incaricati dei controlli ai fini dell'articolo 21, comma  1,  lettera 
g), ovvero  ne  ostacola  l'attivita',  e'  punito  con  la  sanzione 
amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da  2.500,00  euro  a 
15.000,00 euro.  
 10. Chiunque in possesso dell'autorizzazione  di  cui  all'articolo 
19, non ottempera agli obblighi di  cui  all'articolo  21,  comma  1, 
lettere i) ed l),  e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa  del 
pagamento di una somma da 100,00 euro a 600,00 euro.  
 11.  Chiunque  emette   il   passaporto   delle   piante   previsto 
dall'articolo 25 senza l'autorizzazione prescritta dall'articolo  26, 
oppure apponga il marchio IPPC/FAO senza la specifica autorizzazione, 
e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma 
da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro.  
 12. Chiunque,  avendone  l'obbligo  giuridico,  non  emette  o  non 
compila correttamente il passaporto delle piante in ogni sua parte e' 
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da 
2.500,00 euro a 15.000,00 euro;  
 13. Chiunque in possesso dell'autorizzazione  di  cui  all'articolo 
26, non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 27, commi 2 e  3, 
all'articolo 28, comma  2,  all'articolo  29,  commi  1,  2  e  5,  e 
all'articolo  30,  commi  1,  2  e  3,  e'  punito  con  la  sanzione 
amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro.))  
 14. Chiunque non osservi gli obblighi ed i  divieti  fissati  dagli 
articoli 31, comma 2, 32, commi 1 e 2, e 33, comma  1,  in  relazione 
all'introduzione, alla  circolazione  ed  al  transito  di  vegetali, 
prodotti vegetali ed altre voci nelle zone protette e' punito con  la 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro  2.500,00 
ad euro 15.000,00.  
 15. Chiunque modifica la destinazione d'uso di un vegetale,  di  un 
prodotto vegetale o di altre voci, in modo  tale  da  non  rispettare 
quella riportata sulla documentazione che accompagna  originariamente 
tale merce, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di 
una somma da euro 1.500,00 ad euro 9.000,00.  
 16. L'importatore od il suo rappresentante in dogana che omette  di 
notificare, preventivamente  e  con  congruo  anticipo,  al  Servizio 
fitosanitario regionale competente per punto di entrata, l'arrivo  di 
spedizioni di vegetali, prodotti vegetali o altre  voci,  soggetti  a 
controllo fitosanitario e' punito con la sanzione amministrativa  del 
pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.  
 ((16-bis. L'importatore o  il  suo  rappresentante  in  dogana  che 
omette di notificare, preventivamente  e  con  congruo  anticipo,  al 
Servizio fitosanitario regionale competente  per  punto  di  entrata, 
l'arrivo di spedizioni di vegetali, prodotti vegetali o  altre  voci, 
ai sensi dell'articolo  39,  comma  3,  e'  punito  con  la  sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da 250,00 euro  a  1.500,00 
euro.))  
 17. L'importatore od il suo rappresentante in dogana che omette  di 
osservare le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 2, e'  punito 
con la sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma  da  euro 
500,00 ad euro 3.000,00.  
 18. Chiunque introduce nel territorio italiano  vegetali,  prodotti 
vegetali o altre voci, soggetti a controllo fitosanitario,  senza  la 
documentazione prescritta, o  con  documentazione  non  conforme,  e' 
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da 
euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.  
 19. Chiunque introduce nel territorio italiano  vegetali,  prodotti 
vegetali o altre voci,  privi  della  prescritta  autorizzazione  del 
Servizio fitosanitario, e' punito con la sanzione amministrativa  del 
pagamento di una somma da euro 1.500,00 ad euro 9.000,00.  
 ((20. Chiunque, in violazione delle misure  ufficiali  adottate  ai 
sensi degli articoli 15 e 40, introduce, detiene o pone in  commercio 
vegetali, prodotti vegetali o altre voci, per  i  quali  i  controlli 
fitosanitari hanno avuto esito  non  favorevole,  e'  punito  con  la 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000,00 euro a 
30.000,00 euro.))  
 21. Chiunque sostituisce i vegetali, i prodotti  vegetali  o  altre 
voci, oggetto delle ispezioni eseguite conformemente all'articolo 43, 
e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma 
da euro 3.000,00 ad euro 18.000,00.  
 22. Il responsabile delle attivita' di cui all'articolo 45 che cede 
a qualunque titolo materiali prima dello svincolo  ufficiale  di  cui 
all'articolo 47, comma 3, o che non si attiene agli obblighi  di  cui 
all'articolo  47,  commi  1,  5  e  7,  e'  punito  con  la  sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro  1.000,00  ad  euro 
6.000,00.  
 ((23.  Chiunque  non  ottemperi  alle  prescrizioni  impartite  dai 
Servizi fitosanitari regionali ai sensi dell'articolo  50,  comma  1, 
lettera g), e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di 
una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro.  
 24. Chiunque non osserva il divieto di messa a dimora di piante  ai 
sensi  dell'articolo  50,  comma  1,  lettera  i),  ha  l'obbligo  di 
provvedere alla loro estirpazione e distruzione entro quindici giorni 
dalla notifica dell'atto di  intimazione  ad  adempiere.  La  mancata 
ottemperanza a tale obbligo e' punita con la sanzione  amministrativa 
del pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.200,00 euro; gli organi 
di vigilanza dispongono altresi' l'estirpazione delle piante  ponendo 
a carico dei trasgressori le relative spese. L'importo della sanzione 
e' raddoppiato nel caso si tratti di soggetti  autorizzati  ai  sensi 
dell'articolo 19 e di soggetti che, in base ai dati conservati  nelle 
Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura,   si 
occupano professionalmente della progettazione, della realizzazione e 
della manutenzione di parchi e giardini.))  
 25. Chiunque esegua trattamenti di quarantena disposti dai  Servizi 
fitosanitari regionali, oppure disciplinati dai decreti  ministeriali 
emanati  conformemente  al  presente  decreto,  in  impianti  non  in 
possesso del previsto riconoscimento o  con  modalita'  non  conformi 
alle norme vigenti, e' punito  con  la  sanzione  amministrativa  del 
pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.  
 26. Chiunque, dopo essere  stato  riconosciuto  responsabile  della 
trasgressione  di  una  delle  prescrizioni   contenute   nei   commi 
precedenti, nei tre anni successivi ne trasgredisce un'altra, con  la 
nuova sanzione da infliggere e'  sottoposto  anche  alla  sospensione 
delle autorizzazioni regionali di cui agli articoli 19 e  26  per  un 
periodo non superiore a centoventi giorni.  
 ((26-bis. Per le violazioni alle disposizioni del presente decreto, 
non espressamente sanzionate dal presente  articolo,  si  applica  la 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00  euro  a 
1.200,00 euro.  
 26-ter. Salvo che il fatto costituisca reato,  chiunque  elimini  o 
manometta   contrassegni   o   sigilli   apposti   dagli    ispettori 
fitosanitari, e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 
250,00 euro a 1.500,00 euro.  
 26-quater. I  fornitori  accreditati  ai  sensi  di  legge  per  la 
commercializzazione dei materiali  di  moltiplicazione  delle  specie 
vegetali, previste dalla normativa  comunitaria,  che  non  adempiono 
agli obblighi relativi alle analisi di laboratorio presso  laboratori 
accreditati nonche' presso i laboratori della rete nazionale  di  cui 
all'articolo  53  del  presente  decreto,  o  che  sono  inadempienti 
riguardo alla  messa  a  diposizione  dei  risultati  delle  medesime 
analisi, sono puniti con una sanzione  amministrativa  pecuniaria  da 
500,00 euro a 3.000,00 euro.))  
 ((27. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si 
applicano le disposizioni della legge 24 novembre  1981,  n.  689,  e 
successive  modificazioni.  I  Servizi  fitosanitari  regionali  sono 
competenti ad irrogare le sanzioni. I relativi  proventi  affluiscono 
nei  bilanci  dei   suddetti   enti   e   devono   essere   destinati 
esclusivamente  al  potenziamento   delle   attivita'   dei   Servizi 
fitosanitari.))  
                             Art. 55.  
                       Tariffa fitosanitaria  
 ((1.  Gli  oneri  necessari  per  l'effettuazione   dei   controlli 
fitosanitari e delle eventuali analisi di  laboratorio,  compresi  il 
rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 7-bis, 17, 19, 20, 
26, 30, 32, le verifiche ed i controlli documentali e di identita' di 
cui agli articoli 17, 23, 33, 36, 37, 38, 41, 43, 45, 46 e  47,  sono 
posti  a  carico  dell'interessato,  dell'importatore   o   del   suo 
rappresentante in dogana, secondo la  tariffa  fitosanitaria  di  cui 
all'allegato XX.))  
 2. Alla riscossione della tariffa fitosanitaria di cui al  comma  1 
provvedono i Servizi fitosanitari regionali.  
 3. Per il mancato o tardivo versamento  della  tariffa  di  cui  al 
comma 1 si applicano le sanzioni nella misura e secondo le  procedure 
di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, e 18 dicembre 
1997, n. 472.  
 4. La tariffa fitosanitaria di cui al comma 1 e'  calcolata  tenuto 
conto dei seguenti costi:  
   a) retribuzione media degli ispettori che  eseguono  i  controlli 
summenzionati, compresi gli oneri sociali;  
   b) ufficio, infrastrutture,  strumenti  e  attrezzature  messe  a 
disposizione di tali ispettori;  
   c) prelievo di campioni per l'ispezione visiva o l'esecuzione  di 
prove di laboratorio;  
   d) prove di laboratorio;  
   e)  attivita'  amministrativa,  comprese  le  spese  generali  di 
funzionamento, necessaria per l'esecuzione  efficace  dei  controlli, 
che puo' comprendere le spese  di  formazione  degli  ispettori,  sia 
prima che dopo la loro entrata in servizio.  
 5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  e  forestali, 
d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni  e 
le province autonome di Trento e di Bolzano, puo'  essere  modificata 
la  tariffa  di  cui  al  comma  1   sulla   base   di   un   calcolo 
particolareggiato dei costi di cui al comma 4, che  non  deve  essere 
superiore al costo effettivo sostenuto.  
 6. E'  vietato  il  rimborso  diretto  o  indiretto  della  tariffa 
prevista dal presente articolo.  
 7. La tariffa di cui al comma 1 non esclude la riscossione di altre 
tariffe  destinate  a  coprire  spese  supplementari  sostenute   per 
attivita'  particolari  connesse  ai  controlli,   quali   le   spese 
eccezionali di trasferta o i periodi di attesa degli Ispettori dovuti 
a  ritardi  imprevisti  nell'arrivo  delle  spedizioni,  i  controlli 
effettuati  fuori  dall'orario  normale  di   lavoro,   i   controlli 
supplementari o le analisi di laboratorio  supplementari  rispetto  a 
quelli previsti  dall'articolo  36,  per  confermare  le  conclusioni 
desunte dai controlli, misure fitosanitarie particolari da  adottarsi 
in virtu' di atti comunitari, altre misure ritenute necessarie  o  la 
traduzione dei documenti richiesti.  
 8. Nel caso che, ai sensi dell'articolo 41, comma 3, i controlli di 
identita' e i controlli fitosanitari per  un  determinato  gruppo  di 
vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari  di  taluni  Paesi 
terzi, siano effettuati con frequenza ridotta, la tassa fitosanitaria 
viene riscossa  in  maniera  ridotta  e  proporzionale  da  tutte  le 
spedizioni e partite di tale gruppo, a prescindere dal fatto che esse 
siano sottoposte o meno alle ispezioni.  
 ((8-bis. La tariffa fitosanitaria annuale, per i controlli previsti 
a qualsiasi titolo dal presente decreto, ha validita' dal 1°  gennaio 
al 31 dicembre di ogni anno, ed e' corrisposta entro  il  31  gennaio 
del relativo anno solare. Per  le  nuove  autorizzazioni  la  tariffa 
annuale va interamente versata all'atto della richiesta.  
 8-ter. Gli importi derivanti dalla  riscossione  delle  sanzioni  e 
dell'applicazione delle tariffe  sono  rispettivamente  destinati  al 
potenziamento eventuale  delle  attivita'  dei  Servizi  fitosanitari 
regionali e alla copertura dei costi ad esse inerenti.)) 
 
                             Art. 56. 
                Clausola di invarianza finanziaria 
 1.  Nessun  indennizzo  e'  dovuto  per la distruzione di vegetali, 
prodotti   vegetali   ed   altri  materiali  in  genere  eseguita  in 
applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto. 
 2. Le spese per gli adempimenti prescritti come misure ufficiali in 
applicazione   del  presente  decreto  sono  a  carico  dei  soggetti 
interessati. 
 3. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi 
o  maggiori  oneri,  ne'  minori  entrate,  a  carico  della  finanza 
pubblica. 
Titolo XIII 
NORME TRANSITORIE E FINALI 
                             Art. 57.  
                        Adeguamenti tecnici  
 1.  Alle  norme  comunitarie  non  autonomamente  applicabili,  che 
modificano modalita' esecutive e caratteristiche  di  ordine  tecnico 
delle direttive recepite con il presente decreto, e' data  attuazione 
con decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali, 
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le 
regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  a  norma 
dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.  
 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2012, N. 84)).  
 3. Dei decreti adottati a norma dei commi 1 e 2 e' data  tempestiva 
comunicazione  alla  Presidenza  del   Consiglio   dei   Ministri   - 
Dipartimento per le politiche comunitarie. 
 
                             Art. 58.  
                            Abrogazioni  
 1. E' abrogata la legge 18 giugno 1931,  n.  987,  ed  il  relativo 
regolamento applicativo, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, 
n. 1700, fatta eccezione degli articoli da 10 a 14 della citata legge 
n. 987 del 1931 e dell'articolo 57 del  regio  decreto  n.  1700  del 
1933, relativi ai consorzi di difesa delle coltivazioni.  
 2. E' abrogato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536.  
 ((3. E' abrogato il decreto del Ministro delle politiche agricole e 
forestali in data 31 gennaio 1996.))  
 4. Sono abrogati, inoltre, i seguenti provvedimenti:  
   a) decreto del Ministro  delle  risorse  agricole,  alimentari  e 
forestali in data 6 marzo 1996, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale 
n. 67 del 20 marzo 1996;  
   b) decreto del Ministro  delle  risorse  agricole,  alimentari  e 
forestali  in  data  19  febbraio  1997,  pubblicato  nella  Gazzetta 
Ufficiale n. 69 del 24 marzo 1997;  
   c) decreto del Ministro per le  politiche  agricole  in  data  27 
novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 
1998;  
   d) decreto del Ministro per le  politiche  agricole  in  data  13 
febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 
1998;  
   e) decreto del Ministro per  le  politiche  agricole  in  data  9 
luglio 1998, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  217  del  17 
settembre 1998;  
   f) decreto del Ministro per le  politiche  agricole  in  data  19 
ottobre 1998, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  292  del  15 
dicembre 1998;  
   g) decreto del Ministro per  le  politiche  agricole  in  data  8 
luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 
1999;  
   h) decreto del Ministro delle politiche agricole e  forestali  in 
data 4 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del  5 
ottobre 2001;  
   i) decreto del Ministro delle politiche agricole e  forestali  in 
data 3 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 
settembre 2002;  
   l) decreto del Ministro delle politiche agricole e  forestali  in 
data 17 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del  16 
aprile 2003;  
   m) decreto del Ministro delle politiche agricole e  forestali  in 
data 14 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 
settembre 2003;  
   n) decreto del Ministro delle politiche agricole e  forestali  in 
data 22 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9  del 
13 gennaio 2004;  
   o) decreto del Ministro delle politiche agricole e  forestali  in 
data 31 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 
giugno 2004;  
   p) decreto del Ministro delle politiche agricole e  forestali  in 
data 20 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 
ottobre 2004;  
   q) decreto del Ministro delle politiche agricole e  forestali  in 
data 11 gennaio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 
aprile 2005.  
 ((4-bis. E' abrogato  l'allegato  VI  del  decreto  legislativo  19 
agosto 2005, n. 214.))  
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito 
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica 
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 
osservare.  
   Dato a Roma, addi' 19 agosto 2005  
                              CIAMPI  
                                Berlusconi, Presidente del Consiglio  
                             dei Ministri  
                                 La Malfa, Ministro per le politiche  
                             comunitarie  
                                  Alemanno, Ministro delle politiche  
                             agricole e forestali  
                             Fini, Ministro degli affari esteri  
                             Castelli, Ministro della giustizia  
                               Siniscalco, Ministro del-l'economia e  
                             delle finanze  
                             Storace, Ministro della salute  
                                  La Loggia, Ministro per gli affari  
                             regionali  
 
Visto, il Guardasigilli: Castelli