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Decreto legislativo recante l' attuazione della direttiva 2002/89/CE
Dopo l'apertura da parte della Commissione UE di una procedura di infrazione per la mancata adozione della direttiva citata il Ministero per le Politiche Comunitarie di concerto con altri Ministeri tra cui il MIPAF ha elaborato uno schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva e tenta di mettere ordine alla complessa materie della Quarantena vegetale. Tale schema è stato oggetto di parere da parte della Conferenza Stato-Regioni e successivamente trasmesso al Parlamento
Documenti segnalati
Osservazioni delle Commissioni Parlamentari:
Approvazione dello schema di decreto e trasmissione al governo
NOTA
Il testo presentato in sede di Conferenza Stato Regioni affrontava finalmente (dopo dieci anni dalla "comparsa" della figura professionale dell'Ispettore fitosanitario) i problemi relativi alle competenze e alla necessità di uniformare agli accordi internazionali (CIPV e relativi ISPM) il profilo professionale dell'Ispettore, rimediando alla incredibile difformità del profilo a livello delle Regioni che gestiscono i Servizi fitosanitari regionali.
Invece il testo approvato dalle Commissioni Parlamentari lasciava sostanzialmente invariato l'articolato sugli Ispettori fitosanitari ed identico a quanto previsto dal D.M. 31 gennaio 1996.
Al Governo (Politiche comunitarie) è demandato il compito di riformulare il testo in base alle raccomandazioni delle Commissioni Parlamentari e della Conferenza Stato Regioni.
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Corte Costituzionale: Sentenza 159/2005
La Corte costituzionale dichiara illegittima la legge della Regione Calabria sull’inquadramento degli ispettori fitosanitari in categoria D3. La legge, del 5 dicembre 2003 n. 28 - che prevedeva un concorso riservato per il personale della Regione Calabria che svolgeva le mansioni di Ispettore Fitosanitario - era stata impugnata con un ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri il 6 febbraio 2004. La Corte ha ritenuto, con sentenza 159/2005, che il passaggio da un'area ad un'altra (C-D) comporta l'accesso ad un nuovo posto di lavoro ed è quindi soggetto al principio del pubblico concorso. La Corte ha sostenuto che pur ritenendo legittimo l'interesse a consolidare pregresse esperienze lavorative deve sussistere un ragionevole punto di equilibrio fra quest'ultimo principio e il principio del pubblico concorso per l’accesso all’impiego nell’ amministrazione pubblica. La riserva concorsuale integrale a favore del personale interno previsto dalla legge regionale è stata ritenuta irragionevole e rende, complessivamente, la scelta legislativa regionale lesiva del parametro di cui all'art. 97, primo e terzo comma (principio costituzionale del pubblico concorso), della Costituzione.
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Corte costituzionale: blocco delle assunzioni negli enti locali, la legge è incostituzionale.
[...] nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria del 2003), e dell'articolo 3, commi 53-55, 58, 60, 61 e 65, della legge 24 dicembre 2003, n. 350
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria del 2004), promossi con ricorsi della Regione Marche (2 ricorsi), della Regione Toscana (2 ricorsi), della Regione Piemonte, della Regione Valle d'Aosta, della Regione Campania, della Regione Umbria, della Regione Emilia-Romagna (2 ricorsi) e della Regione Veneto, notificati il 25, il 26, il 28 febbraio ed il 1° marzo 2003, il 24 ed il 26 febbraio 2004, depositati in cancelleria il 4, il 5 ed il 7 marzo 2003, il 3 ed il 4 marzo 2004 ed iscritti ai numeri 14, 15, 18, 19, 21, 22, 25 e 26 del registro ricorsi 2003 ed ai numeri 31, 32 e 33, del registro ricorsi 2004.
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